Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14523

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4425/2016 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

DI STEFANO AUTO S.N.C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

depositata il 30 ottobre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2015, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l’opposizione proposta dalla Di Stefano Auto S.n.c. avverso il decreto emesso il 2 marzo 2015, con cui il Pubblico Ministero aveva rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di custodia dell’autovettura Renault Clio tg. (OMISSIS), ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.250,00 a titolo d’indennità per il traino, il trasporto e la custodia dell’autoveicolo dal 4 settembre 2011 al 2 novembre 2014;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il Ministero denuncia la violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 19 (recte: art. 16 bis), comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, rilevando che l’iscrizione della causa a ruolo, effettuata anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 19, comma 1, ha avuto luogo con modalità telematiche, sebbene l’art. 16 bis cit., comma 1, facesse riferimento soltanto al deposito degli atti endoprocedimentali, ed il deposito telematico di altri atti fosse subordinato all’adozione del decreto ministeriale previsto dal comma quinto del medesimo articolo e di quello previsto dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 35, all’epoca non ancora intervenuta;

che il motivo è infondato, trovando applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica della D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, da parte del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 19, comma 1, lett. a), n. 01), convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, il deposito dell’atto introduttivo del giudizio in via telematica, anzichè con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, avuto riguardo all’inserimento nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, per effetto dei quali deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e nella messa a disposizione delle altre parti (cfr. Cass., Sez. lav., 4/11/2016, n. 22479; Cass., Sez. 2^, 12/05/2016, n. 9772);

che è invece fondato il secondo motivo, con cui il Ministero lamenta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, anch’essa eseguita con modalità telematiche, ma effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dall’elenco previsto dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 7;

che, infatti, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è stata effettuata ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), il quale dispone al primo comma che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”;

che i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile sono individuati dal D.L. n. 179 cit., art. 16 ter, comma 1, il quale menziona, oltre a quelli previsti dall’art. 4, e art. 16, comma 12, del medesimo decreto-legge, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, riferibili a soggetti privati ed Amministrazioni pubbliche diverse dall’Avvocatura dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7;

che, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde, la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio doveva pertanto considerarsi nulla, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 11, con la conseguenza che, non essendosi costituito in giudizio il Ministero, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiararne la contumacia, ma avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1;

che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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