Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14523 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23236-2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato

AMORESANO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO

MARTINO, giusta mandato speciale a margine della seconda pagina del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li

rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla memoria di

costituzione;

– resistenti –

e contro

NE.AN.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 21595/2010 del TRIBUNALE di1 MILANO,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato Daniela Dal Bo, (delega avvocato Giulio

Prosperetti), difensore dei resistenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino che

conferma le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice unico del Tribunale di Milano, adito da M.A., nei confronti di N.A., S.P. e Ne.An. (rispettivi suoceri e cognata dell’attore), per il rilascio di un immobile, di proprietà indivisa dell’istante e della moglie (separata) del medesimo N.B., perchè detenuto senza titolo, a seguito delle eccezioni e della domanda riconvenzionale proposte dai primi due convenuti, che assumevano di essere effettivi proprietari del bene, acquistato con danaro in gran parte da loro fornito e formalmente intestato per ragioni di convenienza alla figlia B. ed al genero, di avere al riguardo intrapreso nei confronti degli stessi un precedente giudizio, davanti al medesimo Tribunale, al fine di sentir accertate e dichiarare la loro effettiva proprietà, quanto meno per due terzi, dell’immobile (o in subordine ottenere il rimborso del danaro fornito), con ordinanza in data 14.7.2010, ritenuta la pregiudizialità dell’antecedente giudizio n. 84771/09, sospendeva, ai ritenuti sensi dell’art. 295 c.p.c., quello n. 21595/10, innanzi a sè pendente, fino alla definizione del predetto.

Avverso tale provvedimento il M. ha proposto rituale ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., chiedendone la cassazione sulla base di un unico motivo, deducente violazione dell’art. 295 c.p.c., sotto il triplice profilo dell’insussistenza dei necessari presupposti di connessione tecnico – giuridica tra i due processi, della mancata rimessione della causa pregiudicata al Presidente per la eventuale riunione alla causa pregiudicante ex artt. 40 e 274 c.p.c. e della mancanza di identità tra le parti dei due processi. Hanno resistito con comune memoria N.A. e S.P.M. chiedendo la reiezione del ricorso; non hanno svolto attività difensive in questa sede B. e N. A..

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Tanto premesso, all’esito della svolta udienza camerale, ritiene la Corte che il ricorso sia meritevole di accoglimento dovendosi escludere la sussistenza nel caso di specie di una relazione di effettiva pregiudizialità tra i due processi, essendosi in cospetto di una mera situazione di parziale connessione, tale da giustificare un’eventuale riunione degli stessi ai sensi dell’art. 274 c.p.c..

Benvero, nel primo giudizio, ritenuto pregiudicante nell’ordinanza impugnatala domanda dei suoceri del M., da quest’ultimo successivamente convenuti, tendeva alla dichiarazione di nullità o inefficacia di un titolo, allo stato ancora formalmente valido, di per sè idoneo a fondare l’azione recuperatorìa del bene, poi proposta dall’odierno ricorrente. Tale considerazione è sufficiente ad evidenziare, a prescindere dalle, pur rilevate dal P.G., mancanza di totale coincidenza tra le relative parti e presenza di una domanda subordinata di pagamento nel primo giudiziosa mancanza di quel nesso di necessaria antecedenza, non solo logica, ma anche giuridica, tra le due domande, richiesto dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, v. nn. 25272/10, 15353/10, 27246/09, 12261/06, 6792/00) ai fini della legittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c., istituto eccezionale nel vigente sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, posto che nella specie l’accertamento del diritto reale (comproprietà) sull’immobile, asseritamente detenuto sine titulo dai convenuti, non richiedeva altre indagini, al di fuori di quella documentale, incombendo, invece ai convenuti provare il fondamento delle opposte eccezioni e domanda riconvenzionale, quest’ultima del tutto identica a quella, in via principale, proposta nel precedente giudizio.

Evidente è allora, come in tale contesterei quale la domanda riconvezionale costituiva mera reiterazione di altra già pendente, fosse da escludere ogni pregiudizialità necessaria del precedente giudizio rispetto al successivo, sussistendo soltanto una connessione tra le due cause, non giustificante la sospensione del secondo giudizio, suscettibile di definizione, quanto alla domanda principale, indipendentemente dal primo (ove nelle more non già definito), potendosi ovviare alla prevenzione di giudicati contrastanti con l’appropriato rimedio della riunione dei processi, entrambi pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c..

Il ricorso va conclusivamente accolto, cassandosi l’impugnata sentenza e rimettendosi le parti per il prosieguo del processo, indebitamente sospeso e da riassumersi nei termini di legge, innanzi al Tribunale di Milano, che provvederà, con la sentenza di merito, anche sulle spese del presente giudizio regolatore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Milano, disponendo riassumersi il giudizio di merito nel termine di legge;rimette la pronunzia sulle spese del presente giudizio all’esito di quello di merito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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