Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14522 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33957-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 9,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso il decreto RG N. 3650/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositato l’ 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Presidente Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Velletri, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., omologava la sussistenza del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento relativo a C.A. con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei e delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 1000,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, il predetto ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali l’art. 10 c.p.c., l’art. 113 c.p.c., comma 1, l’art. 2233 c.c., comma 2, il D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente ha rilevato che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.

Il motivo risulta infondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

La somma sopra indicata (Euro 911,00) è inferiore a quella liquidata dal tribunale (Euro 1.000,00) e pertanto la doglianza avanzata è destituita di fondamento poichè non risultano violati i parametri minimi tabellari. (Cass. n. 12537 del 2019).

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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