Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14522 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5502/2015 proposto da:
B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BALDACCHINO,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.B.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1113/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
23/04/2014, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) Il Tribunale di Agrigento, dichiarata la separazione giudiziale di L.B.F. e B.G., dispose l’affido congiunto ad entrambi i coniugi del figlio minore V., con collocazione presso la madre, ma assegno’ la casa coniugale al B., in quanto la L.B. se ne era da tempo allontanata.
Quest’ultimo capo della decisione, impugnato dalla L.B., e’ stato riformato dalla Corte d’appello di Palermo che – rilevato che la signora si era allontanata dall’abitazione familiare, andando a vivere col figlio presso la propria madre, non per una libera scelta, ma per sottrarsi ai maltrattamenti ed alle violenze del marito, ed osservato inoltre che la decisione del primo giudice aveva ingiustificatamente privato il minore del diritto al mantenimento del proprio habitat domestico – ha disposto l’assegnazione della casa all’appellante.
2) La sentenza, pubblicata il 3.7.014, e’ stata impugnata da B.G. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L.B.G. non ha svolto attivita’ difensiva.
2.1) Il ricorrente, con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.: sostiene che la corte territoriale, pur dando atto che la L.B. aveva inammissibilmente prodotto nel grado un certificato medico ed una copia dell’esposto con il quale lo aveva denunciato per lesioni e maltrattamenti, avrebbe riportato in sentenza il contenuto del primo documento, ma non anche il contenuto del secondo, dal quale si sarebbe potuta evincere la natura persecutoria del comportamento che la moglie aveva assunto nei suoi confronti.
2.2) Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la corte d’appello abbia fondato la decisione su dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inattendibili.
3) Ad avviso di questa relatrice entrambi i motivi sono inammissibili.
3.1) Il primo appare volto, del tutto contraddittoriamente, a censurare il mancato esame di un documento tardivamente prodotto non gia’ dal ricorrente, ma dalla L.B., e di cui la corte territoriale non ha tenuto conto ai fini della decisione, ma non investe la statuizione di inammissibilita’ della produzione.
3.2) Il secondo, oltre ad essere privo dei requisiti di specificita’ richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto non riporta integralmente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali contestate, contravviene all’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente piu’ di censurare la valutazione degli elementi probatori compiuta dal giudice del merito, ma individua il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimita’ unicamente nell’omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di contraddittorio fra le parti.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilita’ del ricorso con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte intimata, che non ha svolto attivita’ difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016