Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14522 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14522 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENl’ENZA
sul ricorso 7445-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente doiniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

RICCARDELLI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E .LIPP1 2.
presso io studio dell’avvocato TOMASSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIETRO CORONA giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 647/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’8/10/2013, depositata il
04/1112013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

45

23/04/2015 dal

Data pubblicazione: 13/07/2015

udito l’Avvocato Angelo Riccardelli (delega avvocato Pietro Corona) difensore del

controricorrente che si riporta ai motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Angelo Riccardelli per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto la
domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute

all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, collima 4 bis, TU1R; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 .7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva, in quanto il termine di cui all’articolo 38 DPR 602/73 doveva farsi
decorrere, per il principio dell’ overruling,

dalla data della pronuncia della Corte di

Giustizia Europea.
Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione dell’articolo
38 DPR 602/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
ancorando la decorrenza del termine di decadenza previsto da tale disposizione non
alla data in cui era stata operata la ritenuta ma alla data della pronuncia della Corte di
Giustizia.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23.4.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso avanzata dal contro
ricorrente (il ricorso risulta spedito il 17.3.15 ed il termine breve scadeva di sabato
15.3.15), si osserva, nel merito, quanto segue.
La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite
di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel
caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da
una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza
previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602
del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita
istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta, o, nel caso in cui la
Ric. 2014 n. 07445 sez. MT – ud. 23-04-2015
-2-

alla fonte effettuate dal suo datore di lavoro sull’ incentivo all’esodo versatogli

domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui
la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva all’ordinamento
comunitario.
Alla stregua di tale principio, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;
poiché da tale sentenza risulta che la ritenuta fu operata nel 2002 (tale è l’anno di

annotato nell’epigrafe) e che la domanda di rimborso fu presentata nel 2009,
dunque oltre 48 mesi dopo la percezione della somma assoggettata alla ritenuta alla
fonte, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente per essere io stesso decaduto dal diritto al rimborso.
Le spese si compensano per l’intero giudizio.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta
il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2015
il Cons. estensore

,..11., esidente

imposta a cui si riferisce il versamento oggetto della istanza di rimborso, come

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