Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14522 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14522 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

/In

sul ricorso proposto

DA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A,

in persona

dell’institore Avv. Antonio Russo, giusta procura notaio P.
Castelli rep. n. 72952 del 31.03.2008, elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi n. 6, presso lo studio dell’Avv. Furio Tartaglia, che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso
Ricorrente

CONTRO
LEONI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Pinerolo n. 43, presso lo studio dell’Avv. Stefano Latella

Data pubblicazione: 10/06/2013

2

che lo rappresenta e difende come da procura a margine
del controricorso
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C

Controricorrente

dell’anno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15.05.2013 del Pres. Dott. Alessandro De Renzis.
Udito l’Avv. Renato Silvestri, per delega dell’Avv. Furio
Tartaglia, per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. proponeva opposizione
contro il decreto ingiuntivo n. 253658 del 19.06.2002, con il
quale il Tribunale di Roma aveva intimato a tale società il
pagamento a favore di FRANCO LEONI della somma di €
7.691,35 per differenze retributive, in virtù della sentenza
n. 13866 del 1977, che aveva riconosciuto il diritto del Leoni all’inquadramento alla 7^ categoria (segretario superiore) con decorrenza dal 5.05.1988.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione.
La RFI proponeva appello contestando le conclusioni della

per la cassazione della sentenza n. 5732 della Corte di Apah. t.”00)
pello di Roma 13.07.2007/9.11.200
iscritta al n. 3864

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CTU, per avere attribuito al Leoni una inesistente classe9.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di
primo grado, osservando che, a prescindere dalla differenza di terminologia dell’attribuzione economica, ossia di as-

indubbio che la somma spettante a tale titolo al Leoni, riconosciuta dal CTU, fosse pari all’importo di una classe di
stipendio.
La RFI ricorre con due motivi, illustrati con memoria ex art.
378 CPC.
Il Leoni resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 112, anche in relazione agli artt.
414 e 637 CPC (art. 360 n. 3 e n. 4 C.P.C.).
Al riguardo osserva che l’impugnata sentenza ha richiamato conteggi, che erano palesemente erronei, in quanto gli
importi ivi indicati erano stati formulati dapprima con riferimento alla 7^ classe, poi con riferimento alla classe 8^ e,
quindi, per gli ultimi sei anni del periodo considerato con
riferimento ad una ipotetica classe 9^ biennale stipendiale.
Le doglianze così esposte sono prive di pregio e vanno disattese.
Non è da ravvisare nel caso di specie il denunciato vizio di
.

vt
ultrapetizione nella pronuncia del giudice di appello, giac-

segno stipendiale ad personam o 9^ classe stipendiale, era

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ché questi ha proceduto a qualificare i fatti dedotti ed accertati e ad individuare la causa pretendi e il petitum In relazione alla richiesta del Leoni del superiore inquadramento. Sotto tale profilo il giudice, con adeguata e logica moti-

prescindere dalle differenze terminologiche
dell’attribuzione economica, ossia come assegno ad personam o 9^ classe stipendiale, fosse indubbio che la somma,

spettante per tale titolo e riconosciuta dal CTU, corrispondesse all’importo di una classe di stipendio e fosse, quindi,
dovuta al Leoni.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione
dell’art. 38 CCNL del 1990/1992, degli art. 1362, 1363,
1367 e 1371 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione circa
un punto decisivo della controversia.
La RFI sostiene che l’impugnata sentenza non ha correttamente interpretato il richiamato contratto collettivo considerando il beneficio introdotto nella disposizione contrattuale
alla stregua di un automatismo economico ricollegabile
all’inquadramento superiore precedentemente ottenuto dal
Leoni.
Anche la dedotta censura è infondata.
Invero il giudice di appello ha interpretato l’art. 38-comma
6°- del CCNL 1990/1992, ritenendo che tale disposizione
trovasse

applicazione

al

caso

di

specie

ai fini

vazione, ha ritenuto, come già detto, che in ogni caso, a

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dell’attribuzione dell’assegno ad personam, espressamente
previsto dalla norma collettiva.
A fronte di tale interpretazione, fornita di congrua e logica
motivazione, la parte ricorrente si è limitata ad opporre

mità, tanto più che in relazione all’art. 366 bis CPC manca
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale si assume omessa o contraddittoria motivazione ovvero delle ragioni della dedotta insufficiente motivazione.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM

i

La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 15 maggio 2013
Il Presidente rel. estensore

una diversa valutazione, non consentita in sede di legitti-

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