Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14522 del 01/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18740-2010 proposto da:

D.E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO ROSA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), titolare della DITTA TECNO

TERMOIDRAULICA di CARMINE MANZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato BOTTI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MACCHIAGODENA SERGIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.E. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LENZI UGO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 3526/09 R.G.V.G. del TRIBUNALE di BOLOGNA del

30/03/2010, depositato il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguitola relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta in data 8.3.11 dal consigliere designato per l’esame preliminare.

“Rilevato che la ricorrente ha impugnato, per violazione e falsa applicazione dell’art. 500 c.c., il rigetto di un reclamo ex art. 749 c.p.c., proposto avverso l’ordinanza in data 30.7.09 ex art. 500 cit., con la quale il giudice aveva, tra l’altro, assegnato alla D.E., chiamata all’eredità paterna ed accettante con beneficio d’inventario, in contraddittorio con i creditori in epigrafe nominati, termine fino al 31.12.2009 per liquidare le attività e formare lo stato di graduazione tra i creditori;

pur ravvisando l’impugnabilità, ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c. del citato provvedimento, in quanto suscettibile di incidere irreversibilmente su posizioni di diritto soggettivo, attinenti allo status di erede, ed emesso all’esito di procedimento nel quale vi erano state contrapposte richieste delle parti, deve tuttavia rilevare la palese inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, con il quale, senza evidenziare alcuna effettiva violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della norma civilistica citataci censura sostanzialmente, per incongruità, la determinazione del termine, in concreto fissato per il compimento delle attività liquidatorie e di graduazione; ma a tal riguardo i giudici di merito hanno esercitato un potere discrezionale, adeguatamente motivato (e neppure censurato sotto l’eventuale il diverso profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, attualmente deducìbile anche nei ricorsi ex art. 111 Cost.), spiegando come l’accettante con beneficio avesse giù usufruito di un ragionevole e sufficiente spazio di tempo, durante il quale neppure aveva chiesto alcuna proroga, tra la data dell’invito a presentare le dichiarazioni di credito (8.10.08) e quella dell’udienza per l’esame della richiesta ex art. 500 c.c. (22.7.09) così esprimendo una valutazione che si sottrae nella presente sede di legittimità ad ogni sindacato di merito.

Si propone, per tanto, la dichiarazione d’inammissibilità o, in subordinerà reiezione per manifesta infondatezza del ricorso”.

Premesso quanto sopra, rilevato che le parti ed il P.G. non hanno formulato rilievi al riguardo. Il collegio, condividendo integralmente le ragioni della proposta del relatore e richiamate le stesse, decide in conformità, rigettando il ricorso.

Le spese, infine, seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura di cui in dispositivo, in favore sia di M.C., sia di R.A. e B.E. congiuntamente costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, congiuntamente quanto a R.A. e B.E., nella misura di Euro 1.700, 00, di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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