Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14521 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANO Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20212-2006 proposto da:

IMMOBILIARE ITALIA DI FRED MENGONI & C. SAS nella persona

del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARILE FRANCO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTO RECANATI in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMEA 21, presso lo studio

dell’avvocato CAPICI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIARROCCHI NAZZARENO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 – La società Immobiliare Italia di Mengoni & C. s.a.s. propone ricorso per Cassazione nei confronti del Comune di Porto Recanati (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione Tosap per il 1999, la C.T.R. Marche confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto i ricorso della società) rilevando che nella specie l’occupazione di aree pubbliche si era protratta per più di un anno, con conseguente applicabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, della tariffa dovuta per le occupazioni temporanee ordinarie aumentata del 20% e che il Comune aveva esibito copia della deliberazione con la quale erano state approvate le tariffe, mentre la società non aveva addotto nessun motivo di illegittimità del regolamento.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. nonchè art. 2909 c.c. la ricorrente rileva che i primi giudici avevano qualificato l’occupazione de qua come permanente ex D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, individuando nell’art. 44 del medesimo decreto la relativa disciplina e tale punto della decisione non era stato oggetto di impugnazione, avendo la società appellato la sentenza di primo grado solo nella parte in cui i primi giudici non avevano annullato gli atti impugnati pur avendo il Comune applicato la tariffa giornaliera invece che quella prevista per le occupazioni permanenti.

La censura è, prescindendo da altre, possibili considerazioni (anche in ordine al difetto di interesse alla censura, avendo comunque i giudici d’appello confermato la sentenza di primo grado, peraltro sfavorevole alla ricorrente), innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati gli atti (sentenza di primo grado e ricorso in appello) dai quali risulterebbe il dedotto giudicato interno e la correlata extrapetizione, ed essendo appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il principio di autosufficienza è applicabile anche in relazione alla deduzione di errores in procedendo (v. per tutte cass. n. 9076 del 2006 e 6225 del 2005). Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 2 e/o omessa motivazione in ordine alla sua applicazione, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero errato nell’affermare che, essendo pacifico che l’occupazione si era protratta per più di un anno, l’ammontare della tassa doveva essere quello previsto dal cit., art. 42, comma 2, prevedente l’applicazione della tariffa nella misura dovuta per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%, posto che non è la durata ultra annuale dell’occupazione bensì il superamento da parte dell’occupante del limite originariamente consentito a trasformare l’occupazione legittima in occupazione di fatto (con conseguente applicazione della tariffa nella misura dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del 20%).

Aggiunge la ricorrente che nella specie non era stata accertata una occupazione di fatto, posto che sussistevano autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico fino alla fine dei lavori. La censura è fondata.

Nella sentenza impugnata si legge che nella specie l’occupazione si è protratta oltre l’anno e che “l’art. 41” (probabile lapsus calami, intendendosi forse art. 42) prevede per le occupazioni che si protraggono oltre un anno l’applicazione “per ciascun anno della tariffa dovuta per le occupazioni a carattere ordinario aumentata del 20%”: tale affermazione è errata, posto che, a norma dell’art. 42, comma 2, “per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello concesso originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni di carattere ordinario, aumentata del 20%”.

Pertanto, il fatto che, secondo la norma indicata determina l’applicazione della tariffa de qua non è la protrazione dell’occupazione oltre l’anno, bensì la protrazione dell’occupazione oltre il periodo originariamente concesso, e nella sentenza impugnata non risulta accertato che nella specie l’occupazione si fosse protratta per un periodo superiore a quello originariamente concesso.

Per quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Marche.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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