Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14521 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5500/2015 proposto da:

CMI CENTRO MERIDIONALE IMBALLAGGI s.r.l., (OMISSIS), inpersona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, alla via LORENZO il MAGNIFICO 84, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TROTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CIRO CIRILLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA MARIO FANI 20, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA DE MICCO PADULA, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4540/014 del Tribunale di Milano, pubblicata

il 3 aprile 2014 ed avverso l’ordinanza della Corte d’appello di

Milano del 16 dicembre 2014, depositata il 22 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 maggio 2016 dal Consigliere Dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 22.12.2014, ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., l’appello proposto da C.M.I. – Centro Imballaggi Meridionali s.r.l., avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione della societa’ al decreto ingiuntivo con il quale il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 159.736,54 oltre accessori.

CMI ha impugnato l’ordinanza e la sentenza con un unico ricorso per cassazione affidato a complessivi dieci motivi, cui il CONAI ha resistito con controricorso.

In via preliminare andra’ verificata la procedibilita’, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1, del ricorso contro la decisione di primo grado, in quanto non risulta che la ricorrente abbia depositato copia autentica della sentenza del tribunale.

In ogni caso, il ricorso contro la sentenza appare inammissibile, atteso che CMI ha omesso di dar conto, nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” delle questioni che sono state dibattute in primo grado, di trascrivere i motivi dell’appello (cfr. Cass. n. 12034/014), di specificare sotto quale dei profili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, la decisione risulterebbe viziata, nonche’ di produrre, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorso contro l’ordinanza appare ugualmente inammissibile, posto che le censure della ricorrente investono solo il merito del provvedimento con il quale la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello (Cass. S.U. n. 1914/016).

“Vanto potrebbe essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Va preliminarmente affermata la procedibilita’ del ricorso proposto contro la sentenza di primo grado, prodotta dalla ricorrente in copia autentica, secondo quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2. Cio’ premesso, il collegio, esaminati gli atti, condivide le conclusioni della relatrice in ordine all’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, non utilmente contrastate da CMI nella memoria depositata, in quanto: 1) i documenti sui quali si fondano i singoli mezzi di censura devono essere allegati specificamente al ricorso o, quantomeno, specificamente richiamati attraverso l’indicazione dell’esatta sede processuale in cui sono stati prodotti (Cass. nn. 22607/014; Cass. S.U. n. 22726/011); 2) il ricorso contro la sentenza e’ privo della sintetica enunciazione delle questioni di fatto e di diritto dibattute in primo grado, tardivamente enunciate da CMI nella memoria; 3) la ricorrente ha omesso di indicare sia sotto quale dei profili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, detta sentenza risulterebbe viziata, sia di specificare quali sarebbero le norme che il tribunale avrebbe violato nell’emettere la decisione; 4) il ricorso avverso l’ordinanza non attiene a vizi procedurali propri del predetto provvedimento, ma si limita a riproporre le censure ritenute inammissibili dal giudice d’appello (Cass. S.U. n. 1914/016).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro, 5.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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