Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14521 del 01/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17832-2010 proposto da:

SOCIETA’ B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED (OMISSIS) (già Atlantis

World Giocolegale Limited) in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato BARRECA CARMELO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

MONOPOLI DI STATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in persona

del legale rappresentante pro tempore, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2565/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PICCIALLI Luigi;

udito per la ricorrente l’Avvocato Barreca Carmelo che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione in data 8.3.11 del consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c.:

“rilevato che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, confermando di quella di primo grado, ha rigettato l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 della società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LIMITED, avverso un’ordinanza – ingiunzione, irrogante una sanzione pecuniaria, per la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 (t.u.l.p.s.) per avere, quale concessionario di rete telematica, consentito l’uso, presso un pubblico esercizio in Torino, di due apparecchi per gioco da intrattenimento non conformi alle prescrizioni normative, in quanto risultati non collegati alla rete telematica;

ritenuto, anzitutto, che il ricorso si palesa inammissibile, in quanto proposto: a) per conto di società avente denominazione diversa da quella che ha partecipalo al giudizio di merito, senza aver documentatola soltanto genericamente dedotto, un non meglio precisalo mutamento di tale denominazione:circostanza attinente alla legittimazione ad impugnare e, pertanto, rilevabile di ufficio; b) da persona che si qualifica, genericamente, “procuratore speciale per l’Italia” della società in questione avente sede all’estero, senza tuttavia produrre, nè menzionare, alcun atto idoneo a conferirgli detta rappresentanza; ritenuto, altresì ed in subordine, che l’unico motivo di ricorso, deducente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, si rivela manifestamente infondato, poichè, contrariamente a quanto sostenuto, destinatari del precetto sanzionato devono considerarsi tutti quei soggetti (“chiunque…distribuisce od installa o comunque consente l’uso… “) che, nell’ambito della disciplina dei giochi in questione, venendo meno a specifici obblighi (segnatamente dettati, per i concessionari della rete telematica, dal D.M. 12 marzo 2004, n. 65, imponente controlli di conformità dell’uso delle apparecchiature collegate e l’eventuale blocco in caso negativo), finalizzati ad assicurare la regolarità dell’uso degli apparecchi, in qualsiasi madonne rendano possibile l’impiego illecito, condotta omissiva nella specie accertata: conclusivamente propone, in via principale, dichiararsi inammissibile ed, in subordine, rigettarsi il ricorso.

Premesso quanto precede, esaminata la memoria depositata dalla difesa della ricorrente, sentito il difensore della stessa e dato atto delle conclusioni del P.G., adesive alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., il collegio ritiene di condividere integralmente quest’ultima e ne recepisce la preliminare proposta, esimendosi da ogni ulteriore considerazione in ordine al contenuto della memoria.

Richiamati i rilevi del relatore, relativi alla legittimazione all’impugnazione, va osservato che i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorsole depositati successivamente a quest’ultimo, devono tuttavia ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 essere notificati alle altre parti prima dell’udienza. Tale adempimento è stato omesso dalla parte ricorrente (che si è limitata ad allegare alla memoria un “certificato storico camerale” ed una copia della procura per “rappresentanza stabile”, senza tuttavia notificarne il relativo elenco all’avvocatura erariale) e la relativa omissione neppure può ritenersi sanata dalla conoscenza di tali atti dalla controparte, non essendo questa comparsa in udienza (v. Cass. nn. 10122/07, 13954/06, 11474/06, 12761/04, 10904/03), sicchè la corte, non potendo prendere in considerazione la documentazione suddetta, non può che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente, in misura di Euro 1.500, 00, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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