Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27608-2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 22078/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 13/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., notificato il 27.10.2020, è stata richiesta la correzione materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 22078 del 2020, nella parte in cui ha condannato C.G. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps ed al versamento del doppio contributo, senza considerare la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c., trovandosi nelle condizioni per beneficiare dell’esonero dalla condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza;

l’INPS non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con la pronuncia n. 22078 del 2020, il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso di G.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, a sua volta, aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

quanto alle spese processuali, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, secondo il principio della soccombenza;

tuttavia, come dedotto, nel ricorso definito con la citata ordinanza (oggetto del procedimento n. 332 del 2015) era stata formulata idonea dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

come noto, l’art. 152 disp. att. c.p.c., fa riferimento “ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. A tali giudizi va senza dubbio ricondotto il presente procedimento (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 164 del 2020; Cass. n. 24968 del 2019; Cass. n. 18925 del 2019 che, in materia di benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, applicano, nella ricorrenza dei relativi presupposti, la regola dell’esenzione dal pagamento di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.);

nella motivazione dell’ordinanza di cui è chiesta la correzione, non sono esplicitate, nè si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno giustificato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

ritiene, il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento sia frutto di mera disattenzione, emendabile con l’intrapresa procedura, tenuto conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, anche in un’ottica di rispetto del principio di ragionevole durata del processo;

deve essere considerato che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., (quale è quella di specie), la statuizione del giudice, in punto di regolazione delle spese, ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato;

il ricorso, pertanto, va accolto nei termini che seguono, disponendo che, nella parte motiva dell’ordinanza n. 22078 del 2020, a pag. 5, 3 cpv., la proposizione “le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo” sia corretta con il seguente enunciato “parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di causa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”; si dispone, inoltre, che, nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 22078 del 2020, a pag. 5, la proposizione “condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e(u)ro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge” sia corretta con il seguente enunciato: “Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese”;

va respinta, invece, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di correzione dell’ordinanza, nella parte in cui statuisce la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo e la debenza dello stesso, se dovuto;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., n. 9438 del 2002; Cass., ord. n. 10203 del 2009; Cass., ord. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, dispone la correzione dell’ordinanza n. 22078 del 2020, nei termini di cui in motivazione.

Alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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