Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14071-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI 1O6-

B presso lo studio dell’avvocato ARNABOLDI LUIGI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PERCIVALLE NINO GIOVANNI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2004 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 08/03/2005.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Pavia che aveva accolto il ricorso di D.M. avverso il diniego di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in virtù della registrazione a tariffa ordinaria del decreto del Tribunale di Voghera di riconoscimento di usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c. e non con i benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 del di un terreno montano in Comune di (OMISSIS).

La CTR riteneva irrilevante ai fini del beneficio la distinzione tra acquisto a titolo originario e derivativo.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 14 preleggi, art. 1159 bis c.c., D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, L. n. 346 del 1976, art. 4, art. 8, nota 2 bis tariffa parte prima annessa al D.P.R. n. 131 del 1986.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Con l’articolato motivo, l’Agenzia deduce le superiori violazioni di legge, essendosi la CTR occupata solo dell’interpretazione dell’art. 9 predetto e avendo, pertanto, trascurato del tutto la questione sollevata e cioè non tanto che in un acquisto per usucapione quindicennale ex art. 1159 bis c.c. non poteva venite in considerazione lo scopo dell'”arrotondamento o accorpamento” di cui al cit. art. 9, cui faceva rinvio la L. n. 346 del 1976, art. 4, bensì che mancava trasferimento di proprietà comportando il decreto di riconoscimento dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., acquisto a titolo originario e non derivativo; deduce poi che, in relazione all’art. 14 preleggi, il concetto di trasferimento utilizzato sia dall’art. 9 sia dall’art. 4 predetti andava interpretato in senso tecnico e cioè di trasferimento derivativo;

deduce, infine, che il rinvio che l’art. 4 faceva ai trasferimenti regolarizzati a norma degli articoli precedenti non poteva intendersi riferito a tutti gli atti che comportassero comunque arrotondamento o accorpamento, bensì alla ipotesi di cui all’art. 1159 bis c.c., comma 2, che prevedeva la diversa ipotesi di usucapione quinquennale dalla trascrizione dell’atto, in caso di acquirente in buona fede, da chi non fosse proprietario, in forza di un titolo che fosse idoneo a trasferire la proprietà, fattispecie che, in effetti, comportava la regolarizzazione di un acquisto.

I motivi sono infondati.

Il collegio ritiene di fare proprie le conclusioni cui è addivenuta questa medesima Sezione (Cass. n. 12609/2008) che, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata sul forte monito della Corte delle leggi che, – investita della questione sollevata in quella stessa causa da parte della commissione tributaria provinciale, per dedotta illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., della norma suddetta, in quanto sembrava escludere dall’agevolazione gli acquisti a titolo originario, dichiarò l’eccezione manifestamente inammissibile (ord. n. 418/2000), perchè prospettata in forma perplessa dal rimettente che, intendendo la disposizione in senso restrittivo, aveva rinunziato a compiere direttamente “l’attività ermeneutica di interpretazione”, al fine di scartare ogni possibilità di lettura contrastante con i principi costituzionali evocati.

Occorre, come implicitamente suggeriva la Corte costituzionale nella citata ordinanza, partire dalla interpretazione diretta della norma agevolativa (L. n. 604 del 1954, art. 1) che, menzionando una serie di atti agevolati, tutti ascrivibili alla categoria degli acquisti a titolo derivativo (ma non necessariamente inter vivos, essendo contemplato il caso di consolidamento dell’usufrutto, notoriamente verificabile anche a causa di morte: artt. 979 e 10014 c.c.), non fa esplicito cenno all’usucapione.

E’ ragionevole escludere che l’elenco di atti fiscalmente agevolati, contenuto nella norma citata, abbia carattere tassativo.

In tal senso aveva già deciso questa suprema Corte, con sentenza n. 4409/1996, allorchè aveva ritenuto spettanti le agevolazioni al coltivatore diretto acquirente della sola proprietà nuda di un terreno da lui coltivato, ipotesi non specificamente prevista dalla legge, motivando nel senso che “la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, semprechè l’acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra”. In senso analogo aveva pure concluso, con riferimento ad un contratto di vitalizio, la più risalente Cass. n. 340/1972, la cui massima era compendiata nei seguenti termini: “Se è vero che l’elencazione dei contratti ammessi al beneficio fiscale inizia, nella L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1 con l’indicazione di una specie tipica (compravendita), è vero altresì che l’evolversi delle leggi concernenti la formazione della piccola proprietà contadina verso una dilatazione delle norme di favore, lascia trasparire chiaramente la finalità perseguita dal legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della proprietà di un bene immobile, e quindi neppure l’atto posto in essere mediante la costituzione di una rendita vitalizia che, alla pari della compravendita, produce effetti reali.

La predetta norma di agevolazione fiscale è quindi applicabile anche al contratto di vitalizio che implichi trasferimento di proprietà immobiliare da colui che costituisce il vitalizio a colui che lo deve corrispondere”. La non tassatività dell’elenco – già desumibile dall’ampiezza dell’esplicita ratio legis, ravvisabile nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti” – è peraltro avvalorata dall’osservazione che gli atti elencati non appartengono univocamente ad una sola categoria (per es., atti inter vivos, di natura negoziale, derivativa, ed a titolo oneroso): infatti l’acquisto dell’usufrutto, per consolidamento, può ottenersi anche a causa di morte; analogamente, è innegabile che, se gli “atti di compravendita” figurano come prima voce dell’elenco, non è tuttavia precisato, alle voci nn. 5 e 6, che gli acquisti dell’usufrutto e della nuda proprietà, nelle ipotesi ivi contemplate, siano necessariamente a titolo oneroso. Se dunque è richiesta l’opera dell’interprete per sopperire all’imprecisione dell’elenco, non può dirsi che questo abbia, di per sè e per effetto della chiara appartenenza di tutti gli atti espressamente inclusi ad una sola categoria giuridica, carattere esaustivo o, quanto meno, certamente esclusivo di quelli non menzionati.

Con specifico riferimento all’acquisto del fondo per usucapione, oggetto della presente fattispecie, è pure meritevole di nota il favore dimostrato dal legislatore per simile acquisto originario, nella prospettiva della formazione della piccola proprietà rurale, sia riducendo i termini per l’acquisizione del diritto sia concedendo agevolazioni fiscali: in tal senso dispongono, invero, con riferimento ai comuni montani, l’art. 1159 bis c.c. inserito dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 1 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), ed il successivo alla citata legge, art. 4, che rende applicabili le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2, “ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici…”. Pertanto, un1interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere ugualmente favorito l’acquisto per usucapione nell’ipotesi più generale di formazione della piccola proprietà contadina, allorchè simile acquisto, conseguente ad usucapione abbreviata, è ammesso al beneficio.

Nè ha rilievo che, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di “trasferimenti” della proprietà, non di acquisto di essa a titolo originario, giacchè, se è vero che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, si riferisce ai soli “trasferimenti di proprietà”, è anche vero che la legge sull’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (cit. L. n. 346 del 1976), all’art. 4, dichiara applicabili le suddette agevolazioni, come già detto, “ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti”, ossia anche all’usucapione, non apparendo sussistere valida ratio per ritenere, come assume l’Agenzia, che il richiamo predetto sia riferito solo all’ipotesi di cui all’art. 1159 bis c.p.c., comma 2, che è pur sempre un acquisto a non domino e pertanto novi certamente derivativo.

Appare pertanto possibile superare contrario precedente di questa Corte (Cass. n. 23990/07) proprio in virtù del superiore principio della interpretazione costituzionalmente orientata, monito specifico della sentenza il cui orientamento si ritiene di seguire.

Il ricorso dell’Agenzia deve essere, pertanto, rigettato.

Ricorrono equi motivi per compensare interamente le spese del giudizio in quanto sia l’intervento chiarificatore delle SS.UU. in tema di legittimazione del Ministero sia la superiore giurisprudenza sono successivi alla proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero.

Rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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