Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25552/2014 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO SPEZIALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IADEROSA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della G.B. & FIGLI SPA, in liquidazione,

in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO CHESO,

giusta procura a margine del controricorso;

DANTES SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO MENEGHINI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA dell’11/09/2015,

depositato il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega dell’Avvocato ATTILIO

CHESO, difensore del controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 23.9.2014, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione L. Fall., ex art. 98, proposta da S.S., in proprio e quale socia della Campese s.r.l., della New Com – Prez s.r.l., della Classic Garage s.r.l. e della G.B. e figli s.p.a., per ottenere la revocazione del decreto con il quale il C.D. del Fallimento di tale ultima societa’ aveva ammesso allo stato passivo il credito della Dantes s.r.l., garantito da fideiussione prestata dall’impugnante.

Il giudice del merito ha rilevato che la S. era priva di legittimazione, nonche’ di interesse, all’impugnazione, in quanto ne’ ella stessa ne’ le societa’ da lei rappresentate risultavano creditrici concorsuali o titolari di diritti reali rivendicati sui beni mobili o immobili della fallita.

2) Il decreto e’ stato impugnato da S.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento G.B. e figli s.p.a. e Dantes s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi.

2.1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 98, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, ella era legittimata all’impugnazione sia in quanto creditrice di regresso della G.B. & Figli s.p.a., sia in quanto titolare delle quote sociali delle societa’ rappresentate – a loro volta intestatarie di immobili sui quali gravano procedure esecutive promosse dalle banche che hanno ceduto a Dantes i loro crediti verso la fallita – sia, infine, perche’ la Campese s.r.l. riveste la qualita’ di creditrice ammessa allo stato passivo.

Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che, ai sensi della L. Fall., art. 98, gli unici soggetti legittimati ad impugnare i crediti ammessi sono i creditori concorrenti.

Va peraltro rilevato che la S., che allo stato non risulta aver adempiuto all’obbligazione di garanzia assunta nei confronti delle banche creditrici della societa’ fallita, potrebbe insinuarsi al Fallimento in via di surroga, in luogo della Dantes, solo dopo aver integralmente soddisfatto il credito di quest’ultima gia’ ammesso allo stato passivo, ovvero proprio il credito del quale, paradossalmente, contesta la sussistenza.

Va escluso, d’altro canto, che la ricorrente possa vantare qualsivoglia interesse all’impugnazione in ragione della fideiussione prestata, posto che, ai sensi della L. Fall., art. 96, u.c., il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti solo ai fini del concorso: l’ammissione della Dantes allo stato passivo non precludera’ pertanto alla S. di contestare la sussistenza e l’ammontare del credito, al fine di dimostrare di non essere tenuta all’adempimento dell’obbligazione di garanzia assunta, nell’ eventuale, futuro giudizio che la vedra’ contrapposta alle banche garantite.

Non si comprende, infine, come la qualita’ della S. di mera socia, e non gia’ di legale rappresentante, di una societa’ ammessa allo stato passivo possa legittimarla all’impugnazione in nome e per conto di quest’ultima.

2.2) Col secondo motivo la ricorrente solleva questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 99 (rectius, 98) nella parte in cui non comprende il fallito fra i soggetti legittimati all’impugnazione dello stato passivo.

La questione appare inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio, che non e’ stato promosso dalla societa’ fallita.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 15.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio ’162016

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