Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 10/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14520 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 21936-2013 proposto da:
COLONNA GIROLAMO CLNGLM82T13A662X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO CIAFFI, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, LAFORGIA PAOLO;
– intimati –

144 433

71-5

Data pubblicazione: 10/07/2015

avverso la sentenza n. 405/2012, del TRIBUNALE di BARI
SEZIONE DISTACCATA di RUTIGLIANO del 30/08/2012,
depositata il 04/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Vincenzo Ciaffi difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

Ric. 2013 n. 21936 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Colonna Girolamo propone ricorso in Cassazione, con un unico
motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Bari — Sezione
distaccata di Rutigliano (sentenza 30/8/2012), che rigettò

Giudice di Pace di Casamassima. Quest’ultima sentenza aveva
rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in esito ad un
sinistro stradale, proposta in qualità di trasportato nei confronti di
Laforgia Paolo (conducente e proprietario dell’autovettura
antagonista) e dell’Aurora Ass.ni S.p.a.
Laforgia Paolo e Aurora Assicurazioni S.p.a., ritualmente intimati,
non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciano la violazione e
falsa applicazione dell’art 301 comma 1 c.p.c. e nullità della
sentenza emessa dal Tribunale di Bari — Sezione distaccata di
Rutigliano — in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Si sostiene che tra l’udienza del 16/03/2010, con la quale la causa
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l’udienza del
10/04/2012, di precisazione delle conclusioni, si era verificato un
evento interruttivo del processo, a causa della sospensione
dall’esercizio della professione forense – con provvedimento
(notificato in data 27/9/2011) emesso dall’Ordine degli Avvocati di
Bari – dell’Avvocato Michael Gisonda, procuratore nel processo di
appello dell’attuale ricorrente Colonna.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1.In primo luogo per la violazione dell’art. 366 n. 6 e 369 n. 4
c.pc., atteso che il ricorrente fonda il ricorso su di un documento,
che attesterebbe l’avvenuta sospensione dalla professione
3

l’impugnazione da lui proposta nei confronti della decisione del

2

dell’Avvocato/procuratore della parte in appello, al fine di far
valere l’automatica interruzione del processo di merito e la
conseguente nullità degli atti successivi, compresa la sentenza di
appello impugnata, ma rinvia genericamente alla “documentazione
in atti”. Mentre, tale documento non è riprodotto in ricorso, né è
allegato allo stesso, non essendo neanche richiamato in calce al
ricorso tra gli atti allegati. Comunque, non è stato rinvenuto in atti.
Con la conseguenza, che la Corte non è posta in grado di decidere.
2.2. In secondo luogo, il motivo di ricorso è inammissibile per la
mancata deduzione dello specifico e concreto pregiudizio concreto
al diritto di difesa.
Il ricorrente vorrebbe far valere il principio secondo cui la morte, la
radiazione o la sospensione dell’unico difensore a mezzo del quale
la parte è costituita nel giudizio di merito determina l’automatica
interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne
abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti
successivi (Cass. n. 9374/2006; n. 6300/2003; n. 8720/1998;
3279/1997).
Ma, anche a partire dai soli elementi fattuali esposti in ricorso,
costituiti dalla sospensione della professione a partire dalla data del
27 settembre 2011, di notifica del provvedimento definitivo, e sino
al 23 novembre 2011, data che sarebbe indicata nel provvedimento
definitivo di sospensione, non emerge alcun pregiudizio arrecato al
diritto di difesa, atteso che il periodo di sospensione si è verificato
nel periodo di tempo tra l’udienza in cui si è stabilito il rinvio per la
precisazione delle conclusioni e quest’ultima udienza e, quindi, non
ha riguardato le suddette udienze.
In riferimento alla specie in esame si deve, pertanto, riaffermare il
principio più volte applicato dalla giurisprudenza di legittimità nel
giudicare la prospettata violazione di norme processuali, secondo il
4

,

quale <> (Cass. n. 18635 del
2011; n. 9722 del 2013; n. 15676 del 2014; n. 30652 del 2011).
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non ricorrono i
presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P. Q .M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della L n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di –cò’ ntributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3,11 10 giugno 2015.

difesa della parte in dipendenza del denunciato “error M

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