Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/06/2017),  n. 14520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28889/2015 R.G. proposto da:

L.R. e LO.IR., rappresentate e difese dall’Avv.

Giovanni Moramarco, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata da

I.S.A., in virtù di procura per notaio Z.M. del 12

maggio 2014, rep. n. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.

Davide Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via de Camillis, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 856/15

depositata il 4 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che L.R. e Lo.Ir. hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 4 giugno 2015, con cui la Corte d’appello di Bari ha dichiarato improcedibile il gravame da loro interposto avverso la sentenza emessa il 10 luglio 2012, con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda di accertamento negativo della qualità di fideiussori delle appellanti, dalle stesse proposta nei confronti del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e della M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.a., ed aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, condannando le attrici al pagamento della somma di Euro 170.433,66, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso-soglia previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108;

che ha resistito con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., succeduta alla M.P.S. Gestione Crediti Banca a seguito di fusione per incorporazione;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto ritualmente sottoscritto anche dal difensore il 10 aprile 2017, notificato il 12 aprile 2017 al difensore della controricorrente, da quest’ultimo sottoscritto per adesione il 21 aprile 2017 e depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse all’impugnazione, avendo transatto la controversia con compensazione totale delle spese;

che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente alla data dell’adunanza camerale, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere al regolamento delle relative spese, avuto riguardo all’accettazione della controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna alle spese.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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