Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14520 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 01/07/2011), n.14520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avv. Lojodice Oscar del foro di Bari (con studio in Via Pascoli

n. 39) come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Fabiani Giuseppe e Tadris Patrizia per procura in calce al ricorso

notificato;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza n. 143/08 della Corte di Appello di

Bari del 29.01.2008/9.02.2008 nella causa iscritta al n. 4185 del

R.G. anno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.06.2011 dal Pres. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. l’Avv. Clementina Pulli, per delega dell’Avv. Patrizia

Tadris, per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Gen. Dott. RUSSO

Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 19.11.2003, C.A., premesso di avere ottenuto dal Pretore di Bari con sentenza n. 3178 del 1997 condanna dall’INPS al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto dovutole a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1982 rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre accessori, chiedeva al Tribunale di Bari di quantificare la prestazione mediante consulenza tecnica di ufficio con condanna dell’ente previdenziale al pagamento della somma così calcolata, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto e agli ulteriori interessi anatocistici ex art. 1283 c.c..

L’adito Tribunale con sentenza del 22.11.2005 rigettava la domanda, essendo risultato documentato l’avvenuto pagamento “ante causam” della prestazione. Tale decisione, a seguito di appello della C., è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 143 del 2008, la quale ha osservato che il gravame era incorso nel “divieto del bis in idem”, e ciò in relazione al giudicato di cui alla richiamata sentenza pretorile del 1997, in forza della quale la stessa C. aveva visto riconosciuta la richiesta prestazione.

La medesima Corte territoriale ha aggiunto che tale sentenza non poteva considerarsi di “condanna generica”, giacchè essa individuava e precisava la prestazione e i relativi parametri di rivalutazione e quindi era “esecutabile”. La C. ricorre per cassazione con due motivi. L’INPS ha depositato procura e tramite il suo difensore è intervenuto alla pubblica udienza di discussione chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. degli artt. 100, 112 e 113 c.p.c., nonchè vizio di motivazione Al riguardo sostiene che l’impugnata sentenza ha omesso di pronunciare sul capo della domanda, costituente capo autonomo di impugnazione, relativa alla richiesta di riconoscimento degli interessi anatocistici, (imitandosi a ritenerla assorbita.

Con i secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 324 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Osserva che l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto “esecutabile” la sentenza pretorile del 1997, non contenente alcun accertamento del numero delle giornate indennizzate relativa a disoccupazione agricola, privando in tal modo il creditore del diritto di chiedere giudizialmente la quantificazione del proprio credito ovvero negando allo stesso l’interesse ad agire, non decidendo su una domanda legittima ed accogliendo eccezioni mai formulate.

2. I due motivi, che possono essere esami nati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. Il giudice di appello ha proceduto alla verifica della sentenza del Pretore di Bari, divenuta definitiva, e ha ritenuto che la stessa fosse provvista delle coordinate sufficienti ai fini della liquidazione tra quanto dovuto alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1982, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali, e quanto percepito, A fronte di tale di valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente si è limitata ad opporre in sede di legittimità un diverso e non consentito apprezzamento.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, non avendo la ricorrente reso la dichiarazione- richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 (convertito nella L. n. 326 del 2003) ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- circa il possesso di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore al limite prescritto ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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