Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27186/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGI VASARI 4,

presso lo studio dell’avvocato BORIA Pietro, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA DI PARMA del 18/04/06, depositata il

20/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Con sentenza n. 81/22/06 del 20/7/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate Milano (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente sig. O.P. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2000, in qualità di agente di commercio.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso l’ O..

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., L. n. 662 del 1996, art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato.

Oltre a recare il motivo un quesito di diritto inammissibilmente formulato in termini difformi dallo schema delineato in particolare da Cass., Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 e da Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36, ed in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta (oltre alla giurisprudenza più sopra citata v. altresì in particolare Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Cass., Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020; nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 10/9/2 009, n. 19444 e Cass., 7/4/2009, n. 8453), l’impugnata decisione appare in linea con il principio enunziato, a scioglimento del contrasto interpretativo insorto in tema di assoggettamento degli agenti di commercio all’IRAP, da Cass., Sez. Un., 26/5/2009, n. 12108 secondo cui in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

E l’accertamento in fatto operato dal giudice di prime cure concernente la mancanza, nel caso, del requisito della autonoma organizzazione, avendo il contribuente svolto la propria attività con beni strumentali del tutto trascurabili e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori, non risulta invero impugnato dalla ricorrente”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che, attesa l’incertezza interpretativa in argomento risolta dal richiamato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte in epoca successiva all’introduzione del presente giudizio di cassazione, va peraltro disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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