Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2310-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PESARO ed URBINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 57/2018 del GIUDICE DI PACE di PESARO,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 19.12.2018, il GdP di Pesaro ha respinto l’impugnazione proposta da A.A. avverso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, adottato in suo danno il 9.11.2018. Per la cassazione ricorre lo straniero con un motivo, deducendo la violazione dell’art. 46 Dir. 2013/32/UE in combinato con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 4. La Prefettura non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevato che il ricorso per cassazione, correttamente proposto nei confronti del Prefetto che ha emanato il decreto impugnato, è stato tuttavia notificato non a tale Autorità, ma presso l’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, talchè la notifica è nulla (Cass. n. 12665 del 2019). Il Collegio ritiene tuttavia di non disporre la rinnovazione della notifica, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali.

1.1. Tale natura finirebbe con l’avere la rinnovazione della notifica, in quanto il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il GdiP ha affermato che l’istanza di asilo politico è stata rigettata, in quanto manifestamente infondata ed ha aggiunto che il richiedente non aveva presentato ricorso in sede giurisdizionale. Ora, anche ammettendo che il ricorrente abbia proposto, come riferisce, domanda in sede giurisdizionale (e la questione avrebbe dovuto esser dedotta con pertinente motivo e non con la violazione di legge), lo stesso neppure deduce di aver chiesto al Tribunale di sospendere il provvedimento negativo emesso dalla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 4, sicchè l’espulsione è comunque legittima, tenuto conto che l’invocato art. 46 Dir. 2013/32/UE, par. 5, rimette alla legislazione degli Stati membri di autorizzare “i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso” ed aggiunge al par. 6, che nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui la domanda proposta sia reputata manifestamente infondata, compete ad un giudice di decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro. Secondo la legge nazionale, coerente con la citata Direttiva, occorre dunque un’istanza, che, nella specie, non consta esser stata presentata.

2.1. Se, dunque, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19819 del 2018) citata nel ricorso, in tema di diritto alla permanenza nel territorio nazionale fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda di asilo (e non del successivo giudizio d’impugnazione) non è richiamata a proposito dal ricorrente, va rilevato che, pur non venendo direttamente in rilievo nel presente giudizio, avente ad oggetto l’espulsione dello straniero, la Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, consente, in ipotesi di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, di respingerlo senza procedere all’audizione del richiedente, il che, in altri termini, implica che non la impone sempre, senza che ciò implichi la

violazione del diritto ad un giusto processo.

3. Non va provveduto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva della parte pubblica.

Trattandosi di procedimento esente non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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