Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1452 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 1692-2013 proposto da:
UNICREDIT SPA 00348170101 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito
Unicredit Credit Management Bank SpA in persona del Dirigente, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA
MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente contro
ALEX SCAVI SRL,
OLIVO FRANCESCO,
FIORDELISI GIOVANNI ANTONIO;
– intimati avverso la sentenza n. 1335/2012 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il
12/12/2012;

Data pubblicazione: 23/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
dato atto della presenza dell’avvocato Antonio Donatone (per delega avv. Michele
Roma) per la ricorrente e della presenza del Procuratore Generale, in persona del Dott.

Con ordinanza del 12.12.012 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento
dell’opposizione proposta da Alex Scavi s.r.I., da Giovanni Antonio Fiordelisi e da
Francesco Olivo contro il decreto ingiuntivo del 28.09.011, con il quale Unicredit
s.p.a. (rappresentata in giudizio dalla mandataria Unicredit Credit Management Bank
s.p.a.) aveva loro intimato il pagamento della somma di € 100.827,21oltre accessori
– costituente il saldo debitore di un conto corrente, assistito da apertura di credito,
acceso dalla società presso la filiale di Arma di Taggia della banca e garantito da
fideiussione di Fiordelisi e Olivo – ha dichiarato la nullità della clausola (apposta, nei
medesimi termini, al contratto principale ed ai contratti di garanzia) che derogava alla
competenza territoriale, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di
Sanremo ed ha revocato il provvedimento monitorio.
Il giudice ha affermato che la clausola (che attribuiva alla banca, a sua insindacabile
scelta, la possibilità di adire uno dei fori alternativi previsti dalla legge o, ancora, il
tribunale di una delle sue 10 sedi indicate, che coprivano l’intero territorio dell’Italia
settentrionale, da Torino a Ravenna, senza alcun collegamento col rapporto di
base) violava il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge in
quanto, per la sua aleatorietà, non consentiva l’individuazione del foro competente,
fatta dipendere dalla scelta arbitraria della creditrice, ed era inoltre di contenuto
indeterminato, tanto da condurre ad escludere, malgrado la sua specifica
sottoscrizione da parte dei debitori, che fosse manifestazione di un effettivo accordo
delle parti.
La decisione è stata impugnata da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., nella
indicata qualità di mandataria per la gestione del credito di Unicredit s.p.a, con
ricorso per regolamento di competenza affidato a tre motivi.
Alex Scavi s.r.I., Fiordelisi ed Olivo non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1)Con il primo motivo di ricorso Unicredit, denunciando violazione degli artt. 38,99,
101 e 112 c.p.c., lamenta che il giudice del merito abbia dichiarato la nullità della
clausola e, conseguentemente, la propria incompetenza territoriale, per ragioni di
diritto che non erano state dedotte da Alex Scavi s.r.l. (la quale si era limitata ad
eccepire la violazione dell’ad. 134111 comma c.c.) e che, atteso il disposto dell’ad.
38 c.p.c., non potevano essere rilevate d’ufficio.
2)Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione delle medesime norme, la
ricorrente rileva che l’eccezione di incompetenza, per nullità della clausola
derogativa, non era stata neppure sollevata dai garanti.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati,
devono essere accolti, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle illustrate
dalla ricorrente, la quale sembra confondere, ponendole sul medesimo piano, le
distinte questioni della rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, della nullità della
clausola contrattuale derogativa della competenza e della rilevabilità d’ufficio dell’
incompetenza territoriale.
La prima questione va risolta in senso contrario a quello illustrato da Unicredit: l’art.
1421 c.c. stabilisce, infatti, che la nullità del contratto, o di sue singole cause, può
essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non v’è dubbio, pertanto, che la pronuncia di
nullità possa fondarsi anche su ragioni diverse da quelle illustrate dal contraente

CARMELO SGROI, che si riporta alla relazione in atti.

interessato e possa essere emessa anche in difetto di qualsivoglia eccezione di
parte.
Il rilievo d’ufficio, d’altro canto, non può ritenersi in via generale precluso dal fatto
che la clausola nulla sia derogativa della competenza territoriale: in tale ipotesi al
giudice spetta, piuttosto, di valutare se il rilievo sia idoneo ad incidere sulla propria
competenza territoriale, ovvero se, una volta dichiarata la nullità (e considerata
pertanto la clausola in discorso come non apposta al contratto) possano tornare a
trovare applicazione gli ordinari criteri di collegamento previsti dal codice di rito (o,
eventualmente, da leggi speciali).
A tale riguardo (tralasciato il tema, che qui non interessa, del rispetto del termine di
decadenza entro il quale l’incompetenza può essere fatta valere) il giudice deve
considerare che, per un verso, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza territoriale
non può essere rilevata d’ufficio al di fuori dei casi (in cui essa è inderogabile)
previsti dall’art. 28 c.p.c. e, per l’altro, che secondo la giurisprudenza costante e
consolidata di questa Corte, la parte che contesti la competenza territoriale del
tribunale adito è tenuta a sollevare la relativa questione sotto tutti i possibili criteri di
collegamento prospettabili nel caso concreto (salvo che non si versi in ipotesi in cui
opera un foro esclusivo), posto che, in difetto, la competenza resta fissata in base al
profilo non specificamente contestato (cfr. da ultimo, fra moltissime, Cass. nn
5725/013, 2268/012, 21253/011).
Ne consegue che, qualora si controverta in giudizio di diritti di obbligazione nascenti
da un contratto, il giudice adito, nonostante la nullità della clausola derogativa della
competenza territoriale stipulata fra le parti, non può dichiararsi incompetente se il
convenuto non abbia specificamente indicato il giudice dinanzi al quale la causa
andava promossa in base a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18 e 20
c. p. c.
Nel caso di specie nessuna delle parti opponenti ha sollevato in tali termini
l’eccezione.
Il giudice di Ravenna ha pertanto erroneamente ritenuto che il (sostanzialmente
superfluo) rilievo d’ufficio della nullità della clausola derogativa della competenza
fosse sufficiente all’accoglimento dell’eccezione.
Va, in definitiva, affermata la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale,
previa cassazione dell’ordinanza impugnata, le parti vanno rimesse anche per la
regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale Unicredit contesta che la
clausola potesse ritenersi nulla sia sotto il profilo di diritto dedotto da Alex Scavi sia
sotto i diversi profili rilevati dal giudice d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiàra la competenza
del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale rimette le parti per là prosecuzione del
giudizio e per la liquidazione delle spese del presente procedim o.
Roma, 15 ottobre 2013.
Presid

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