Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10870 – 2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE del 18.2.08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata ha riformato la decisione della CTP di Prato, accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando l’avviso di accertamento a suo carico per IRAP, anno di imposta 2003, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Firenze, in quanto ha ritenuto insussistente il requisito della autonoma organizzazione quale presupposto rilevante a fini impositivi.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate e resiste con controricorso il contribuente.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, l’interpretazione data dalla CTR è inammissibilmente riduttiva dell’ambito applicativo della norma impositiva.

I giudici tributari di secondo grado, infatti, hanno negato l’esistenza del presupposto impositivo “in quanto l’attività professionale di specie risulta imperniata esclusivamente sulla figura del professionista”, di modo che la sua eventuale assenza impedirebbe lo sviluppo dall’attività stessa. La CTR ha rivenuto, pertanto, l’elemento discriminante ai fini della sussistenza di un’autonoma organizzazione, nella mera “insostituibilità” del professionista (stante il carattere sempre personale della prestazione d’opera intellettuale ex art. 2232 c.c.).

Conseguentemente, il presupposto applicativo dell’IRAP sarebbe integrato solo quando l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma di impresa ex art. 2238 c.c.. Tale lettura sarebbe sostanzialmente preclusiva in linea di principio dell’applicazione dell’IRAP nei confronti dei lavoratori autonomi e contravverrebbe alle indicazioni date da Corte Cost. n. 156/2001. Invece, la ratio dell’imposizione IRAP è costituita dalla volontà legislativa di colpire “l’incremento potenziale o quid pluris realizzabile rispetto alla produttività auto – organizzata del solo lavoro personale”, cioè “il differenziale che rimanda a un’organizzazione di capitali o lavoro altrui affiancata al lavoratore autonomo ma da lui distinta (sia sostituibile o meno) e che interagisce nella produzione del profitto riconducibile all’organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente” (Cass. sez. 5^ n. 3678/2007 e molte coeve e successive conformi). In sintesi, si può ribadire il principio di diritto secondo cui, a fini impositivi IRAP, non si deve far riferimento al concetto di “sostituibilità” del professionista intellettuale (irrilevante, in virtù del dettato dell’art. 2232 c.c., a norma del quale la prestazione è sempre personale), ma alla capacità produttiva aggiuntiva che deriva dall’organizzazione del lavoro di cui si avvale il professionista.

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine ai successivi”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbita ogni altra censura, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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