Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1452 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26537/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DECCO ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo

studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENZO DI CARLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1376/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 9/04/2015, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Federico di Matteo (Avvocatura) difensore della

ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 25 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 244/43/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla Decco Italia srl contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2005. In particolare la CTR rilevava che gli atti impositivi impugnati dovevano considerarsi invalidi poichè tardivamente notificati alla società contribuente oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricosto la società contribuente.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta violazione dell’art. 81 c.p.c., per il mancato accoglimento della reiterata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Decco Italia srl, asserendo che oggetto del processo è un avviso di accertamento riguardante diverso soggetto contribuente ossia la consolidante Arkema srl. A sostegno di tale eccezione l’Agenzia delle Entrate pone in evidenza che nell’atto impositivo de quo è indicato il codice fiscale della consolidante e non quello della consolidata.

La censura si palesa infondata.

esaminato l’atto impugnato (allegato 1 della controricorrente), come d’obbligo trattandosi di denunciata violazione procedurale, emerge inequivocabilmente che lo stesso è intestato alla Decco Italia, con tutti i correlativi elementi identificativi, compreso il codice fiscale.

E’ vero peraltro che nell’atto stesso si indica anche un diverso codice fiscale, che corrisponde a quello che la ricorrente riferisce alla Arkema srl, e nella parte motiva si fa riferimento alla qualità di consolidante della società attinta, su di essa titolando la pretesa fiscale.

Orbene, prescindendo dall’eventuale nullità di atto siffatto per assoluta incertezza del destinatario, questione mai introdotta nel processo e non rilevabile d’ufficio, sul piano strettamente procedurale in esame non può dubitarsi circa la legittimazione della Decco Italia a proporre ricorso contro l’atto medesimo, essendole intestato e notificato, ma anche l’interesse ad agire, per gli effetti sostanziali di cui è cenno nel controricorso.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, allegando che l’avviso di accertamento sia stato notificato il 16 novembre 2010 e quindi nel termine quadriennale previsto da tale disposizione legislativa, trattandosi di redditi 2005, dichiarati nel 2006.

La censura si palesa infondata.

Sempre sulla base degli atti dimessi dalla controricorrente risulta che l’atto impositivo oggetto del presente procedimento le è stato notificato l’11 gennaio 2011, essendo peraltro datato 30 dicembre 2010, dunque oltre il termine decadenziale di legge, come rilevatosi in entrambi i giudizi di merito.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato e l’Agenzia fiscale ricorrente condannata alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00, oltre a spese e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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