Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14519 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32908-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAOLO FERRERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 16793/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. Paolo Ferreri, nella qualità procuratore di S.A., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 16793/19, depositata il 21.06.2019, con cui questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4303 del 2017 e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese del giudizio di merito (fase di ATP e fase cd. di opposizione del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.) in Euro 3162,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori con distrazione;

tuttavia, nel condannare, altresì, l’INPS al pagamento, in suo favore, delle spese del giudizio di legittimità, ne ha omesso la distrazione in favore del difensore, che ne aveva fatto istanza;

l’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede;

con ordinanza interlocutoria, è stata disposta la notifica del ricorso a S.A. personalmente, adempimento in seguito espletato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

risulta dall’esame del ricorso depositato da S.A. nel procedimento n. 8261 del 2018 dinanzi a questa Corte che era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, anche per il giudizio di legittimità;

sulla predetta istanza la sentenza indicata non ha provveduto;

per l’ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 12437 del 2017: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”);

il ricorso, pertanto, va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 16793 del 2019, depositata il 21.6.2019, sia corretto aggiungendo, prima dell’indicazione del luogo di decisione (“Così deciso in Roma (…)”) e dopo l’espressione “ed accessori di legge”, il seguente enunciato: “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., n. 9438 del 2002; Cass., ord. n. 10203 del 2009; Cass., ord. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n.6793 del 2019 sia integrato nei termini di cui in motivazione.

Alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA