Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14519 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28726/2013 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAURA BOVE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a., in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliata in ROMA, alla via PARIGI 11, presso lo studio legale

SABELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA PACE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 431/2013 del TRIBUNALE di ROMA dell’11/11/2013,

depositato il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal consigliere Dott.ssa. MAGDA CRISTIANO;

udito l’avvocato LAURA BOVE, difensore del ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’avvocato CLAUDIO ALESSE per delega dell’Avvocato FRANCESCA

PACE, difensore della controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.11.013, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da T.A. per ottenere l’ammissione allo stato passivo dell’Alitalia – Linee Aeree Italiane in A.S. del credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 1, vantato, a titolo di TFR, ferie non godute ed incentivi, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la societa’ in bonis.

Il giudice del merito ha escluso che il T. avesse fornito prova del diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute e degli incentivi, mentre, quanto al TFR, ha rilevato che la pretesa era contraddetta dal CUD 2009 prodotto dallo stesso opponente, dal quale risultava che per tale titolo gli erano stati corrisposti circa 126.000 Euro.

Il decreto e’ stato impugnato da T.A. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Alitalia s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso.

2) Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, lamenta che la corte del merito, palesemente travisando il contenuto della documentazione prodotta, abbia, in primo luogo, ritenuto provato l’avvenuto pagamento del TFR sulla base di un mod. CUD relativo all’anno 2009, formato dalla parte datoriale, che, peraltro, non conteneva alcuna indicazione della cifra di Euro 126.000, ne’, tantomeno, dell’ avvenuto pagamento di tale importo, ma riportava l’indicazione dell’ammontare del credito, pari ad Euro 57.967,45, maturato in suo favore per tale titolo e rimasto in azienda, esattamente corrispondente a quello da lui preteso con la domanda di ammissione. Al medesimo riguardo, il ricorrente osserva che, avendo egli provato il fatto costitutivo della propria pretesa, spettava all’impresa in A.S. di provare il fatto estintivo; deduce, ancora, che la controparte aveva contestato il suo diritto alla corresponsione del TFR in quanto egli aveva lavorato all’estero, ma non aveva mai eccepito di aver provveduto al pagamento del relativo credito.

Nel prosieguo del motivo il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia ammesso la prova testimoniale che egli aveva articolato per dimostrare il suo diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute e non abbia tenuto conto della documentazione da lui prodotta, dalla quale si evinceva l’avvenuto raggiungimento del target richiesto per il riconoscimento degli incentivi.

3) Il motivo, ad avviso di questa relatrice, e’ manifestamente fondato nella sua prima parte, atteso che, nonostante la non lineare illustrazione della censura, risultano sufficientemente enunciate le ragioni che conducono al suo accoglimento sotto il profilo del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c..

L’eccezione di pagamento del credito relativo al TFR non era stata proposta dall’impresa in A.S. e pertanto non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal giudice del merito senza prima renderne edotte le parti, invitandole a contraddire in ordine ad essa. A parte tale rilievo, appare dirimente il fatto che l’eventuale dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD, di avvenuta erogazione di tale credito, proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da atto di quietanza, non costituiva neppure prova indiziaria del pagamento (che, fra l’altro, non poteva essere avvenuto in costanza di procedura ed in violazione della par conditio).

Non v’e’ dubbio, quindi, che il tribunale romano abbia invertito i principi che regolano l’onere della prova e che prevedono che, una volta che uno dei contraenti abbia allegato il fatto costitutivo della propria pretesa (nella specie esistenza del rapporto di lavoro per la durata in relazione alla quale il T. ha maturato il diritto a percepire il TFR) competa alla controparte di eccepire e di provare i fatti estintivi o modificativi (nella specie, avvenuto pagamento del credito).

Le ulteriori censure svolte dal ricorrente appaiono invece inammissibili per difetto di specificita’: il ricorrente ha infatti omesso di richiamare nel ricorso i capitoli di prova testimoniale articolati e non ha allegato all’atto i documenti di cui lamenta l’omessa valutazione, in tal modo contravvenendo al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Alitalia in A.S. ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dall’impresa in A.S. nella memoria depositata, atteso che il ricorso, pur denunciando plurime censure, contiene una sufficiente enunciazione di quella illustrata sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c..

All’accoglimento in parte qua del ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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