Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14519 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14519 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 19100-2009 proposto da:
LUCCHI

ANDREA

LCCNDR75HO5H501Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1384

contro

TRAMBUS S.P.A. 06342621007, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281-283, presso lo studio
degli avvocati PERSIANI MATTIA e PROIA GIAMPIERO, che

Data pubblicazione: 10/06/2013

la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

2998/2008 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 27/08/2008 r.g.n. 7165/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

17/04/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO;
udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega PROIA
GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lucchi Andrea convenne in giudizio la Trambus spa (già ATAC Azienda Tranvie ed Autobus del Comune di Roma) esponendo che

successivamente, assunto a tempo indeterminato; assumendo la
nullità del contratto di formazione lavoro, sia perché lo stesso era
stato stipulato dopo lo svolgimento di un altro contratto a tempo
determinato per un’agenzia interinale in favore dell’ATAC, sia perché
non erano stati adempiuti gli obblighi formativi, chiese il
riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato sin dal momento
della stipula del contratto di formazione lavoro, con la
corresponsione delle differenze retributive.
il Giudice adito accolse la domanda del lavoratore.
Con sentenza del 10.4 – 27.8.2008, la Corte d’Appello di Roma,
accogliendo il gravame della parte datoriale, rigettò le domande del
Lucchi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale richiamò le moltissime
decisioni dei giudici di merito che, in relazione alle controversie
inerenti gli assunti con contratti di formazione lavoro dall’ATAC,
avevano accertato che nel complesso vi era stata formazione sia
pratica che teorica; rilevò altresì che il pregresso rapporto lavorativo
dedotto in giudizio, oltre a non essere intercorso fra le stesse parti,
era stato connotato da diverse modalità di esecuzione e che la
brevità e specificità di tale rapporto non poteva dimostrare l’inutilità
del contratto successivo per l’acquisizione di una professionalità

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era stato assunto con contratto di formazione lavoro e,

piena, relativa all’inquadramento nei ruoli di conducenti di linea in
servizio organico e, quindi, di una idoneità per tutte le mansioni
necessarie a tal fine.

proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato
motivo e illustrato con memoria.
L’intimata Trambus spa ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia vizio di
motivazione e violazione degli artt. 3 legge n. 863/84 e 16 legge n.
451/94 (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc), deducendo che la parte
datoriale non aveva provato di avere eseguito gli obblighi formativi
(in effetti a suo dire non adempiuti) e che la giurisprudenza a cui la
Corte territoriale aveva fatto riferimento aveva riguardato una
fattispecie distinta da quella in esame e relativa a soggetti assunti
con contratto di formazione lavoro che non erano in precedenza
transitati per l’agenzia interinale; la Corte territoriale aveva in effetti
omesso di motivare in ordine alle dedotte circostanze che la
formazione era stata completamente non eseguita e che esso
ricorrente aveva prestato per tutta la durata del rapporto la propria
attività lavorativa al pari dei colleghi non in formazione; per contro
una corretta valutazione dei fatti di causa avrebbe dovuto condurre
la Corte territoriale a dichiarare la conversione del contratto di

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Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Lucchi Andrea ha

formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato sin dall’origine
del rapporto.
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis cpc è

pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 27.8.2008.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto
dall’art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,

applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti

insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in

ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
3. Nel caso che ne occupa con il motivo di ricorso sono stati
denunciati sia la violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cpc)
che il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, cpc); premesso
che deve escludersi la ricorrenza di un vizio revocatorio, come
sostenuto dalla contro ricorrente, il ricorso non contiene tuttavia il
richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle
censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali e ciò determina
l’inammissibilità di tale profilo di doglianza.
3.1 Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che la
censura è anche carente di autosufficienza, non risultando indicate
le emergenze processuali da cui dovrebbe desumersi la ritenuta
incongruenza del riferimento fatto dalla sentenza impugnata alle
decisioni assunte in casi analoghi e non essendo tale carenza
owiabile con le deduzioni (e relative allegazioni documentali) svolte
in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cpc.
4. Il vizio di violazione di legge denunciato è insussistente, posto
che la Corte territoriale, sulla base della valutazione fattuale in ordine
all’awenuta formazione sia pratica che teorica, ha deciso
conformandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, in tema di contratto di formazione lavoro,

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sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la
trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato qualora l’inadempimento abbia

formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente
o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione
e quindi trasfusi nel contratto (cfr,

ex plurimis,

Cass., nn.

15635/2003; 18474/2003;14952/2004).
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Gli esiti tra loro difformi dei gradi di merito consigliano la
compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di

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