Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14519 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26945-2018 proposto da:

P.R.D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATIERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– resistente –

avverso la sentenza n. 441/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di P.R.d.M.M. volta ad ottenere il pagamento, nei limiti del decennio, dei ratei arretrati della pensione di vecchiaia, erogata dall’INPS a decorrere dal dicembre 2013;

la Corte territoriale ha ritenuto esatto il calcolo dell’Istituto che aveva corrisposto la pensione di vecchiaia, a seguito di domanda presentata nel novembre 2013, comprensiva degli arretrati maturati nel quinquennio precedente (a ritroso, fino a dicembre 2008); l’INPS aveva, invece, respinto la richiesta con riferimento ai ratei maturati per il periodo antecedente (id est: per il periodo compreso tra dicembre 2003 -epoca pacifica di maturazione del diritto a pensione-e novembre 2008), perchè prescritti in applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, art. 2, lett. d), convertito con modifiche in L. n. 111 del 2011;

ha proposto ricorso per cassazione, P.R.d.M.M., sulla base di un unico ed articolato motivo;

l’INPS ha resistito depositando procura;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 252 disp. att. c.c. in relazione al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. con modifiche in L. n. 111 del 2011; le censure investono la decisione per aver applicato, in modo errato, alla fattispecie concreta, la prescrizione quinquennale di cui all’indicata normativa;

il motivo è fondato nei termini che seguono;

sono pacifici i fatti di causa;

si discute di ratei di pensione decorrenti dal dicembre 2003, richiesti con domanda amministrativa presentata nel mese di novembre 2013 e dalla Corte di merito dichiarati estinti, in relazione al periodo compreso tra dicembre 2003 e novembre 2008, in applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 47 bis cit.;

come noto, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2)” è intervenuto, tra l’altro, in merito alla prescrizione dei ratei, inserendo, dopo il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, l’art. 47 bis, che testualmente prevede: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;

in precedenza, in base all’interpretazione di questa Corte, assunta come diritto vivente, i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale (per tutte, ex plurimis, Cass. n. 10955 del 2002: “alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate deve applicar(si) la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa(…) con messa a disposizione all’avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell’istituto le rate di pensione “non riscosse”; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del cit. art. 129″);

non può, dunque, dubitarsi della natura innovativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), come, d’altronde, già riconosciuto da questa Corte, con ordinanza n. 6959 del 2012, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 69 del 2014 (v. p. 2.2. del considerato in diritto), dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 (nella parte in cui prevedeva: ” Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d), si applicano (…) ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”);

in un recente arresto (Cass., ord., n. 4797 del 2019, in motiv.), si osserva come il nuovo più breve termine quinquennale debba applicarsi solo per il futuro e si afferma, altresì, l’operatività dell’art. 252 disp. att. c.c. che, per giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, delinea un principio generale valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto (v. Cass. n. 4797 cit., in motivaz, p.p.8 e ss. del ritenuto in diritto);

in base a questa disposizione (art. 252 disp. att. c.c.), quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (in motiv., Cass., sez. un., n. 6173 del 2008);

a questa regola bisogna dunque far riferimento ed affermare che, con l’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), opera, per la prescrizione dei ratei arretrati di pensione, il nuovo termine di prescrizione più breve, che, però, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’indicato decreto legge (id est: 6.7.2011);

da tale data (6.7.2011), detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente;

tornando alla fattispecie concreta, la Corte di appello non ha esattamente valutato la portata dell’art. 252 disp. att. c.c. perchè ha omesso di considerare che il termine di prescrizione decennale, vigente alla data di maturazione dei singoli ratei pensionistici per cui vi è contrasto, non era maturato al momento dell’avvicendamento normativo e che, al momento della domanda amministrativa del novembre 2013, non era decorso nè il termine residuale, in applicazione del regime di prescrizione precedente, nè quello nuovo quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del più volte indicato D.L. n. 98 del 2011;

in altre parole, in tale data (nel novembre 2013), è stato interrotto il decorso della prescrizione, quando non si era compiuto (dopo l’entrate in vigore del D.L. n. 98 cit.) il tempo residuo del termine decennale determinato secondo il precedente regime, pur ridotto (in particolare, per i ratei successivi al luglio 2006 e per quelli del 2007 e del 2008) entro il minor periodo di cinque anni decorrenti dal 6.7.2011;

conseguentemente, la sentenza impugnata – che in contrasto con le regole sopra enunciate ha dichiarato la prescrizione del credito in questione – deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che procederà a nuova indagine in ordine alla pretesa creditoria azionata;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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