Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14519 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16594/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

NAVIGATORI 9, presso lo studio dell’avvocato ERIKA MIRABELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO MIRABELLA;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIA

FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1990/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Catania, in controversia relativa alla separazione personale tra il C. e la moglie M.C., ha elevato a Euro 400,00 mensili il contributo di mantenimento per la figlia minore e ha imposto, al medesimo, di contribuire al pagamento delle spese di locazione della casa coniugale, mediante corresponsione, alla moglie, della somma mensile di Euro 150,00;

il ricorrente ha dedotto due motivi;

l’intimata ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, che denunzia violazione degli artt. 147, 148, 155 c.c., artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., art. 12 della Cedu e art. 9 della carta dei diritti fondamentali della Ue e comunque omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della sentenza, è inammissibile perchè riflettente censure in fatto;

si lamenta invero che, ove anche il reddito del ricorrente fosse stato determinato in Euro 700,00 mensili, in base a quanto evidenziato dal teste Ca., la cui deposizione è stata richiamata dalla corte d’appello, la somma infine riconosciuta andrebbe ritenuta in contrasto coi principi di proporzionalità e di uguaglianza e col diritto dell’istante alla costituzione di una nuova famiglia;

è viceversa risolutivo osservare che la corte d’appello ha determinato l’ammontare del contributo ritenendo, in base a una serie complessiva di distinte circostanze, l’inattendibilità radicale dei dati reddituali dallo stesso dichiarati, e ha mentovato la deposizione testimoniale solo a corredo di un simile giudizio di inattendibilità; sicchè ha determinato l’ammontare della contribuzione con valutazione di pieno merito, a essa corte istituzionalmente rimessa;

il secondo motivo, che deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza per aver disposto la decorrenza dell’assegno con efficacia dalla data del ricorso in primo grado, è infondato dal momento che nessuna contraddittorietà si ravvisa dinanzi alla fissazione di tale decorrenza secondo il criterio di legge;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Terrusi (est.), il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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