Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14518 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26924-2019 proposto da:
D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBALONGA, 13, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CARLUCCIO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,
PATRIZIA CUCCI;
– controricorrente-
avverso il decreto RG n. 23359/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato
il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Roma, in sede di giudizio ex art. 445 bis c.p.c., proposto da D.G.G. nei confronti dell’Inps per l’accertamento del requisito sanitario utile per l’assegno mensile di assistenza, ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta “non essendo parte ricorrente invalido civile in misura superiore al 74% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al compimento del 65 anno di età”;
avverso tale decisione, D.G.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso; l’Inps;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12 bis, convertito con L. n. 122 del 2010, e della L. n. 118 del 1971, art. 19. Parte ricorrente censura la decisione poichè al momento del riconoscimento del requisito sanitario ((OMISSIS)) doveva ritenersi sussistente il requisito anagrafico, in quanto l’età pensionabile era stata innalzata ad anni 65 e mesi sette;
con un secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotto error in procedendo in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. per non essersi il Tribunale limitato alla verifica del solo requisito sanitario;
deve, preliminarmente, darsi atto che il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dal suo avvocato;
non risulta che la rinuncia sia stata notificata alla controparte, nè che questa vi abbia posto il visto o sia stata formalmente accettata;
la rinuncia al ricorso, che non risulti accettata, notificata alle controparti costituite e neppure comunicata per l’apposizione del visto ai rispettivi difensori non può dar luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
essa tuttavia vale a far ritenere cessato l’interesse alla decisione sul ricorso (cfr., tra le altre, Cass. 14/7/2006, n. 15980; Cass. SU 18/2/2010, n. 3876; Cass. 7/12/2018, n. 31732; Cass. 18/11/2020, n. 26199; Cass. 14/01/2021 n. 483) e determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della novità, al momento della proposizione del ricorso, di alcune delle questioni giuridiche affrontate;
la natura della pronunzia, che è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (cfr. Cass. 30/9/2015, n. 19560; Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 7/12/2018, n. 31732; Cass. 9/1/2019, n. 266), esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, e relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021