Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14518 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di

Milano, con ordinanza del 30 giugno 2015, depositata il 17 luglio

2015, sulla domanda di concordato preventivo proposta da:

PABLO AIR LINE s.r.l. in liquidazione, (OMISSIS);

viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Luisa De Renzis, che nella relazione scritta ha chiesto di

dichiarare la competenza del Tribunale di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Pablo Air Line s.r.l. in liquidazione con socio unico, che ha trasferito la propria sede legale da (OMISSIS) il 26.2.14, il 21.4.2015 ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Roma, dinanzi al quale gia’ pendeva il procedimento per la dichiarazione di fallimento introdotto nei suoi confronti da Equitalia sud s.p.a..

Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a decidere della domanda di concordato, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Milano, atteso che, a differenza dell’istanza di fallimento, detta domanda era stata depositata oltre il termine di un anno di cui alla L. Fall., art. 9, comma 2.

Il Tribunale di Milano ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza.

La competenza appartiene al Tribunale di Roma.

Con la sentenza n. 9936/015, resa a SS.UU., questa Corte ha affermato che durante la pendenza di una procedura di concordato, non puo’ ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179e 180.

Come ampiamente chiarito nella citata sentenza, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia infatti come un fenomeno di consequenzialita’ (eventuale, del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) che determina un’esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che impone la necessita’ di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento.

Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di cd. continenza per specularita’, atteso che la domanda di concordato e l’istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nell’ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 39 c.p.c., comma 2.

In questa sede va soltanto aggiunto che la L. Fall., art. 161, non stabilisce l’inderogabilita’ della competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale a decidere sulla domanda di concordato.

Il Tribunale di Roma, sicuramente competente a decidere sull’istanza di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 9, comma 2, non poteva pertanto declinare la propria competenza territoriale rispetto alla sola domanda di concordato depositata da Pablo Airlines (e cio’ a prescindere dal rilievo che il trasferimento della sede sociale non poteva ritenersi sic et simpliciter effettivo solo perche’ era decorso oltre un anno dalla sua iscrizione nel R.I.), ma era tenuto a disporre la riunione dei due procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette gli atti del procedimento relativo alla domanda di concordato preventivo depositata da Pablo Line s.r.l..

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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