Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14518 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017), n. 14518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4674/2016 proposto da:
KUVERA P.I. (OMISSIS), in persona del Suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO
CICCARIELLO ed ALESSANDRO MARINO;
– ricorrenti –
contro
ITG PREFETTURA DI BARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1499/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata
il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Trani, con sentenza depositata il 16 settembre 2014, ha accolto l’appello proposto da UTG – Prefettura di Bari avverso la sentenza del Giudice di pace di Bisceglie n. 135 del 2014, e nei confronti di Kuvera s.p.a., e per l’effetto ha rigettato l’opposizione, proposta dalla suddetta società, al verbale di accertamento e contestazione della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza la società Kuvera sulla base di un motivo. Non ha svolto difese la Prefettura di Bari.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta, con la conseguenza che, prevalendo ragioni di economia processuale, non si dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, che non risulta evocata in giudizio.
4. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 433 c.p.c. e del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 e si contesta il rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello.
5. La doglianza è manifestamente infondata.
Il Tribunale – che ha fatto corretta applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite n. 2907 del 2014 – ha evidenziato che il procedimento in esame era stato introdotto dopo il 6 ottobre 2011, e quindi era assoggettato alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, alla cui stregua l’atto di appello deve rivestire la forma del ricorso con la conseguenza che la tempestività è determinata dalla data del deposito in cancelleria, e non della notificazione alla controparte.
Come rilevato dal Tribunale, e ripetutamente affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 13/05/2010, n. 11607), l’estensione del rito del lavoro ai giudizi in materia di sanzioni amministrative non comporta anche l’esclusione della sospensione feriale dei termini, la cui ratio attiene alla natura delle controversia e non al rito applicabile.
6. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte. Si dà atto che sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017