Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14518 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 01/07/2011), n.14518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 7923/09 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 9, presso lo studio dell’Avv. Bianchini Salvatore, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Voce

Antonio come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILPANAREA di FAVALORO LILLO, in persona dell’omonimo titolare e

legale rappresentante F.L., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Belli n. 36, presso lo studio dell’Avv. Manfredinii Omelia,

rappresentata e difesi dall’Avv. Rovai Alessandro del foro di Firenze

per procura a margine calce del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 670/08 della Corte di Appello di

Firenze del 6.05.2008/13.05.2008 nella causa iscritta al n. 223 R.G.

dell’anno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8.06.2011 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1185 del 2005 il Tribunale di Firenze dichiarava la nullità del licenziamento intimato dall’EDILPANAREA di Favaloro Lillo a V.F. in data 26.05.2003, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risaricitorio Tale decisione, appellata dalla datrice di lavoro, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 670 del 2008, la quale ha osservato che il dipendente era stato assunto in coincidenza con l’apertura del cantiere di Via Lorenzo il Magnifico in Firenze e l’assunzione era stata determinata da tale prospettiva, sicchè, venuto meno il cantiere per ultimazione delle opere edili appaltate, l’azienda si era ragionevolmente ridimensionata secondo le proprie esigenze, trattandosi di una modesta impresa artigiana. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante l’esistenza di altri cantieri alla data del licenziamento del lavoratore in questione.

Il V. ricorre per cassazione con cinque motivi. Resiste l’Edilapanarea con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controricorrente eccepisce inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale ex art. 365 c.p.c.. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte la procura per il giudizio di cassazione, rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il riferimento ad esso e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando pertanto irrilevanti sia il mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (cfr Cass. n. 26504 del 2009; Cass. n. 10539 del 2007; Cass. n. 4299 del 1999; Cass. n. 463 del 1999).

Orbene nel caso di specie, alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, può riscontrarsi il requisito della specialità della procura, in quanto dall’esame della procura in questione e dell’atto cui inerisce si desume la volontà di impugnare la sentenza di appello dinanzi alla Corte di Cassazione, come peraltro risulta dall’intestazione dello stesso ricorso.

1.b) La controricorrente eccepisce altresì inammissibilità de ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e per difetto di autosufficienza con riguardo all’omessa trascrizione delle prove per testi.

Entrambi i rilievi sono infondati, giacchè i quesiti di diritto formulati in relazione ai singoli motivi sono conformi ai canoni prescritti dalla norma di rito e il ricorso non può dirsi generico, essendo stato fatto preciso riferimento alle risultanze istruttorie acquisite.

Neppure ha pregio l’ulteriore eccezione della controricorrente circa una generica e confusa formulazione dei motivi del ricorso per cassazione, che, al contrario, denota chiarezza espositiva e di contenuto.

2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare la legittimità del licenziamento intimato per fine lavori, erroneamente afferma che l’assunzione del lavoratore era avvenuta esclusivamente per far fronte alla carenza di organico derivante dall’inizio dei cantiere di Via Lorenzo il Magnifico.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 c.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto irrilevante l’esistenza di altri e antieri attivi alla data del licenziamento del lavoratore, pur avendo accertato la possibilità di una ricollocazione dei medesimo lavoratore. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alle circostanze indicate con riferimento al secondo motivo.

Con il quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello omette di valutare le risultanze processuali atte a dimostrare il mancato rispetto da parte della datrice di lavoro di principi di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare.

2 bis) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati in base alle seguenti considerazioni.

L’impugnata sentenza ha ritenuto giustificato, come già detto, il licenziamento intimato al V., ponendo in rilievo che questi era stato assunto in coincidenza con l’apertura del cantiere di Via Lorenzo il Magnifico in Firenze e l’assunzione era stata determinata da tale prospettiva, sicchè, venuto meno il cantiere per ultimazione delle opere edili appaltate, l’azienda si era ragionevolmente ridimensionata secondo le proprie esigenze, trattandosi di una modesta impresa artigiana.

La ricostruzione del giudice di appello non appare però conforme alle risultanze istruttorie di causa: in particolare il ricorrente richiama a pag. 12 del ricorso le dichiarazioni rese dall’Ing. W. circa il cantiere in Via del Casone e quelle del teste C. circa i cantieri, in Via Datini e Via Toselli; lo stesso ricorrente (a pag. 3 del ricorso) precisa che la Edilpanarea nell’atto di appello (pag. 6) aveva dato atto che, alla data del licenziamento, esisteva il cantiere di Via del Casone e quello di Via F. da Barberino.

Orbene a fronte di tali risultanze relative all’esistenza di più cantieri attivi in Firenze, sulla datrice di lavoro incombeva l’onere di provare l’impossibilità di una utile ricollocazione, terminati i lavori appaltati in Via Lorenzo il Magnifico, del V. (nel senso che il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte cfr Cass. n. 3040 del 2011, Cass. n. 6559 del 2010, Cass. n. 22417 del 2009, Cass. n. 1008 del 2003 ed altre decisioni conformi).

Nè poi risulta che il giudice di appello abbia preso in considerazione il profilo, già prospettato dal ricorrente in primo grado, relativo al rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare (a pag. 20 del ricorso il ricorrente richiama il libro paga e matricola dove figuravano iscritti V.V., R.P. e C.D., i primi due con minore anzianità di servizio e il terzo con maggiore anzianità di servizio, ma con qualifica professionale minore e senza carichi familiari), così come richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 7046 del 2011, Cass. n. 16144 del 2001).

3. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame della causa, previo accertamento della necessità di ridimensionamento dell’organico per esigenze di natura oggettiva ed organizzativa, in ordine al profilo della possibilità di ricollocazione (cd.

repechage) del lavoratore in altri cantieri e, verificherà anche, in presenza di più dipendenti occupati in posizione di fungibilità (come risultanti dal libro paga e matricola), se la scelta del lavoratore da licenziare sia avvenuta nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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