Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14517 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16289-2019 proposto da:

C.A., P.A., in proprio e quali genitori di

C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA CASTALDI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. RG 33840/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per (OMISSIS) proposto dai ricorrenti, nella qualità specificata in epigrafe, diretto all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile all’indennità di frequenza;

a fondamento del decisum, il Tribunale ha osservato che il ricorso per (OMISSIS) era stato depositato il (OMISSIS), oltre il termine di decadenza stabilito dalla L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, decorrente dalla comunicazione (in data (OMISSIS)) del verbale definitivo della Commissione di Prima Istanza che aveva escluso la richiesta condizione di invalidità. Il Giudice ha altresì evidenziato che la decadenza (di giorni 180) era maturata già al momento del deposito del (precedente) ricorso ex art. 414 c.p.c. (in data (OMISSIS)), conclusosi con sentenza (n. 5830 del 2018) di improcedibilità;

avverso tale decisione, C.A. e P.A., nella qualità di legali rappresentanti del minore, hanno proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Inps;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 42. E’ denunciata la contraddittorietà con la sentenza n. 5830 del 2018 che, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso, aveva fissato il termine di 15 giorni per promuovere il procedimento di accertamento tecnico preventivo;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 42. Parte ricorrente assume l’insussistenza della decadenza e denuncia, altresì, l’omessa valutazione di aspetti fondamentali -proposizione di un ricorso anteriore a quello valutato dal Tribunale -idoneo a interrompere il termine di decadenza;

i motivi possono essere trattati congiuntamente;

questa Corte, in tema di rapporto tra procedimento ex art. 445 bis c.p.c., e giudizio di legittimità ha da tempo chiarito (Cass. n. 11919 del 2015) che il decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese mentre “non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., l’ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale -attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito- ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cass. n. 8932 del 2015; Cass. n. 16685 del 2018; Cass. n. 20847 del 2019);

Cass. n. 17272 del 2020 (non massimata) ha evidenziato che il provvedimento “che si sostanzi nella declaratoria di inammissibilità per carenza di taluni dei requisiti necessari alla proposizione della domanda (…) (è reso) nell’ambito di una verifica sommaria dei requisiti che ha soddisfatto la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 1, e consente alla parte di accedere (…) al giudizio ordinario per l’accertamento del diritto alla prestazione”;

il giudizio “ordinario” che la parte può proporre per contestare la declaratoria di inammissibilità, secondo l’orientamento che si è consolidato, è quello delineato all’art. 445 bis c.p.c., comma 6. E’ stato precisato, infatti, che “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa -(…)- può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione”(Cass. n. 20847 de1 2019 cit.);

in continuità con i principi espressi, deve quindi escludersi la possibilità di impugnare la pronuncia in oggetto in questa sede di legittimità;

ne consegue l’inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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