Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14517 del 10/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14517 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

Data pubblicazione: 10/07/2015

%—

ha pronunciato la seguente

< SENTÚNZA sul ricorso 17545-2013 proposto da: ANTOGNOLI MARCO NTGMRC80H1813969B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERLA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANETII, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAZZARO CEPOLLINA giusta mandato speciale in calce al ricorso; - ricorrente contro FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricartente nonché contro - intimato avverso la sentenza n. 1017/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 16/10/2012, depositata il 06/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito l'Avvocato Cada Silvestri (delega avvocato Maria Antonietta Perilli) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti. Ric. 2013 n. 17545 sez. M3 - ud. 10-06-2015 -2- TASSORA ANGELO TRANQUILLO; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.11 Tribunale di La Spezia, riconosciuta la corresponsabilità nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale tra l'Antognoli e il Tassora, accolse, limitatamente al danno non patrimoniale, la domanda di risarcimento dei danni proposta condannando i convenuti alla misura percentuale corrispondente. Ai fini che ancora rilevano nella presente decisione, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe l'esclusiva responsabilità del Tassora nella causazione del sinistro, ma non riconobbe la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (Sentenza del 6 novembre 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza, l'Antognoli propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a. Tassora Angelo Tranquillo, non svolge difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La Corte di Appello di Genova, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, spettando al giudice di valutare — sulla base delle prove offerte dal danneggiato e anche tramite presunzioni - se le lesioni, oltre ad incidere sulla salute abbiano anche inciso sulla capacità lavorativa specifica con riduzione del reddito futuro, ha ritenuto, nella specie: - in generale, l'onere probatorio incombente sul danneggiato deve ritenersi assolto con la dimostrazione del reddito pregresso, da cui inferire la perdita di quello futuro; 3 dall'Antognoli nei confronti del Tassora e della Fondiaria Sai s.p.a., - che, invece, il danneggiato non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale in ordine al proprio reddito; - che aveva <>;
– ch si era limitato a produrre un tesserino dell’Associazione italiana

dichiarazione di una scuola di sci attestante una possibilità di lavoro
per l’anno successivo;
– che tale ultima dichiarazione non era stata asseverata con
testimonianza e nessun rilievo poteva avere la conoscenza della
stessa da parte della fidanzata;
– che tale proposta non era stata accettata.
Ha, quindi, concluso nel senso della mancata prova che il danno
fisico potesse con ragionevole probabilità determinare anche la
verificazione del danno patrimoniale futuro.
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli art.
2056 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c., 137 D.Igs. 209/2005, 116 c.p.c., 2727
c.c., 2729 c.c., 421 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che, mentre il giudice è partito dal
presupposto che il danneggiato svolgesse la professione di maestro
di sci e che fosse all’epoca dei fatti disoccupato, non dando prova
della pregressa attività, al contrario, il danneggiato era disoccupato
e non aveva mai svolto la professione di maestro di sci, ma aveva la
qualificazione professionale per svolgerla, come risultante dal
tesserino.
In tal modo, sempre secondo il ricorrente, il giudice avrebbe errato
nel non ritenere possibile il ricorso alla prova presuntiva, tanto più
in presenza dell’elevato grado di invalidità permanente (55% di
invalidità permanente residuata e 80% di invalidità civile) e nel non
liquidare il danno patrimoniale in via equitativa.
4

maestri di sci, peraltro con il nome apposto a penna, nonché una

3, Il motivo non ha pregio è va rigettato.
3.1.La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema da risarcimento
del danno patrimoniale futuro per lesione della capacità di lavoro
specifica (Cass. n. 2644 e n. 3290de1 2013). Partendo dal

dall’esistenza della lesione della capacità di lavoro generica, risarcita
con la riconosciuta lesione della integrità pscicofisica quale danno
non patrimoniale, ha rilevato: da un lato, la mancanza di prova del
reddito quale maestro di sci; dall’altro, ha messo in rilievo che
l’unico elemento attestante tale pretesa qualificazione professionale
era un tesserino dell’associazione con il nome scritto a penna, oltre
che una dichiarazione di una scuola di sci attestante che il soggetto
avrebbe avuto la possibilità di lavorare nell’anno successivo.
3.2.11 ricorrente, vorrebbe pervenire ad una riforma della decisione
mettendo in evidenza la differenza tra l’essere maestro di sci
disoccupato temporalmente, che sarebbe la prospettiva assunta
dalla corte di merito dando rilevanza alla mancanza di produzione
di redditi pregressi, e l’essere soggetto in possesso di una
qualificazione professionale, quella di maestro di sci, ancora mai
esercitata (con conseguente inidoneità della pretesa produzione di
documentazione attestante il redito) e che sarebbe stata possibile
esercitare se l’incidente non l’avesse impedito (impedendo al
danneggiato di accettare l’offerta della scuola per l’anno successivo
al sinistro). E sostiene che, rientrando la specie in questa ultima
ipotesi, il giudice avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza
elaborata con riferimento a minore che ancora non esercita attività
ma che, sulla base di studi e specializzazioni, avrebbe potuto
esercitare una specifica attività (Cass. n. 564 del 2005, n. 17514 del
2011).
5

presupposto della mancanza di ogni automatismo, discendente

3.3. In realtà, emerge inequivocabile dalla costruzione generale della
sentenza impugnata, che il giudice ha valutato le due cliverse
prospettive, sia pure non esplicitandole chiaramente. Infatti, mentre
ha fondato il rigetto nella prospettiva della attuale disoccupazione
in una professione già esercitata sulla mancanza di produzione dei

della qualifica professionale di maestro di sci quando ha richiamato
l’unica prova offerta a supporto, quale tesserino di una associazione
con il nome iscritto a mano, e la probabilità di lavoro per il futuro
attestata solo da dichiarazione non asseverata da testimonianza, ma
dalla fidanzata del danneggiato.
E, d’altra parte il ricorrente, che pure richiama a supporto
l’originario atto di citazione dove avrebbe fatto valere la qualifica di
maestro da sci, nello stesso atto richiama gli stessi elementi fattuali
a supporto, dove peraltro il tesserino, effettivamente scritto a
mano, si riferisce ad un solo anno (2002/2003/), ben lontano
dall’epoca del sinistro (2006), senza null’altro aggiungere in ordine
alla formazione professionale necessaria per il rilascio, alla sua
validità anche per il futuro.
Invece, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’ancorare
l’accertamento, anche presentivo della lesione della capacità
lavorativa specifica, a deduzioni e allegazione del danneggiato (cass.
n. 2644 del 2013; n. 15674 del 2011)
In conclusione, il ricorso è rigettato sulla base del seguente
principio di diritto:
<>.
4.In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese processuali,
liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei
confronti della controricorrente.
Non avendo l’altro intimata svolto attività difensiva, non sussistono
i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 5.300,00 di cui 200,00, per spese, oltre
alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. l, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

.5

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

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