Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14517 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1383/2016 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL LECCE (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore, ASL LECCE C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate di difese unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati GIOVANNI PUTIGNANO e MASSIMO GABRIELI

TOMMASI;

– ricorrenti –

contro

ECO.SAL – ECOLOGIA SALENTINA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 17 settembre 2012 e notificata il 30 novembre 2012, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da ASL Lecce e Gestione Liquidatoria ex USL Lecce (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1150 del 2012, e nei confronti di – Ecologica Salentina s.r.l..

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata su richiesta di ECOLSAL, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto consentiva di identificare il luogo nel quale ECOSAL aveva eletto domicilio, pur in assenza di specificazione della persona fisica legittimata a ricevere la notifica dell’atto di appello. Per contro, le appellanti non avevano neppure tentato di effettuare la notifica dell’appello entro il termine breve nel suddetto domicilio, e direttamente proceduto alla notifica presso il domicilio eletto in primo grado, a termine breve ormai scaduto.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, anche illustrato da memoria, ASL Lecce e Gestione Liquidatoria ex USL Lecce (OMISSIS), sulla base di un motivo. Resiste con controricorso ECOSAL Ecologica Salentina s.r.l..

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e si contesta la ritenuta idoneità della notifica della sentenza di primo grado a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione.

6. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso di ECOSAL per nullità della notifica, formulata dalle ricorrenti nella memoria.

E’ vero che le ricorrenti hanno eletto domicilio presso uno dei due difensori, avv. Giovanni Putignano, e chiesto di effettuare comunicazioni e notificazioni presso l’indirizzo di posta elettronica del predetto, mentre il controricorso è stato notificato a cura dell’Ufficiale giudiziario presso lo studio dell’avv. Putignano e presso la cancelleria di questa Corte, e tuttavia, poichè l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, è giunto a conoscenza del destinatario, la nullità è rimasta sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3 (Cass. 18/06/2014, n. 13857).

6. Nel merito, la doglianza delle ricorrenti è infondata.

6.1. Come evidenziato dalla Corte d’appello, sulla base di un apprezzamento in fatto non sindacabile, il domicilio indicato da ECOSAL nella relazione di notificazione della sentenza di primo grado non risultava generico al punto da non tentare di effettuare in quel luogo la notifica dell’appello entro il termine breve, salvo procedere diversamente in caso di rilevata l’impossibilità.

Le appellanti, invece, hanno proceduto direttamente a notificare l’appello presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, sulla base di una valutazione autonoma di inidoneità della indicazione di domicilio, e quindi al di fuori del paradigma configurato dall’art. 330 c.p.c..

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA