Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14516 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13479-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

F.G.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ALESSANDRO GARLATTI, ALDO PIERO GARLATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1972/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’Inps avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di F.G.C. di rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;

avverso tale pronuncia, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, deducendo un motivo di censura; ha resistito, con controricorso, F.G.C.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura, l’INPS deduce la violazione dell’art. 2935 c.c., per avere la Corte di merito fissato la decorrenza della prescrizione del diritto azionato al momento della domanda dell'(OMISSIS) piuttosto che in un momento anteriore all'(OMISSIS), quando il lavoratore riceveva la risposta negativa dall’INAIL alla richiesta di (accertamento) della propria esposizione qualificata all’amianto;

osserva il Collegio in via generale che la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della esposizione (Cass. n. 2856 del 2017; conf. Cass. n. 4283 del 2020). In particolare, rileva in iure, la consapevolezza dell’esposizione “qualificata” (v. in motiv. Cass. n. 1098 del 2019); il giudizio concernente il momento di detta consapevolezza costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. in motiv., tra le altre, Cass. n. 1098 del 2019; Cass. n. 12284 del 2020), tempo per tempo vigente;

nella fattispecie, in base all’accertamento contenuto in sentenza, la consapevolezza dell’esposizione qualificata è fissata al momento della domanda del 2005;

l’INPS contesta tale conclusione; tuttavia, la verifica di esattezza o meno della decisione, a tacer d’altro, è impedita dalla omessa trascrizione, in ricorso, del contenuto dei documenti sui quali le censure si fondano (provvedimento di rigetto dell’INAIL dell'(OMISSIS) e domanda dell'(OMISSIS));

vale il principio per cui ove la parte asserisca l’errata interpretazione e/o valutazione di atti documentali (come, nella sostanza, assume l’INPS), è tenuta a procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto nel ricorso al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni sulla base del ricorso, senza che la Corte di legittimità ricorra ad ulteriori indagini integrative (Cass. Sez. n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

il mancato adempimento di tale onere rende il ricorso, per ciò solo, inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Aldo Garlatti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Aldo Garlatti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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