Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14516 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28434/2013 proposto da:

NONWOVEN SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

BARTOLINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della MANIFATTURA ITALIANA NONWOVEN SRL, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 9 presso lo

studio dell’Avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MAURIZIO GATTI DEI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PRATO del 06/11/2013, depositato

il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato VALVO GIUSEPPE, difensore per la parte ricorrente,

il quale si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Prato, con decreto del 15.11.013, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Nonwoven s.r.l. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della Manifattura Italiana Nonwoven s.r.l. (in seguito MIN), del credito di Euro 72.231,55, derivante dalla compensazione del complessivo credito di Euro 237.772,09 (vantato, quanto ad Euro 123.334,97, a titolo di rimborso di spese di gestione e, per il residuo, ai sensi dell’art. 1577 c.c., comma 2) col contrapposto, minoir credito della societa’ poi fallita per canoni di locazione del capannone ove l’opponente svolge la propria attivita’.

Il tribunale – premesso che in sede di verifica la domanda era stata respinta in quanto la curatela aveva riconosciuto la sussistenza solo del credito relativo alle spese di gestione, cui aveva opposto in compensazione il maggior credito della fallita per canoni di locazione – ha rilevato: 1) che il credito ex art. 1577 c.c., comma 2, non poteva ritenersi provato, atteso che Nonwoven non aveva preventivamente richiesto di verificare lo stato dell’immobile (che era all’epoca pignorato) al custode nominato ai sensi dell’art. 560 c.p.c., ed aveva prodotto documentazione che non appariva univocamente riferita a spese di riparazione urgenti; 2) che il credito per spese di gestione doveva ritenersi estinto per effetto di compensazione col maggior credito per canoni di locazione vantato dalla curatela, senza che fosse necessario accertalo ed ammetterlo al passivo, per poi operare la compensazione, ne dichiarare che il credito della locatrice (oggetto di accertamento in un separato giudizio) si era ridotto per un corrispondente ammontare.

Il decreto e’ stato impugnato da Nonwoven s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

2.1) La ricorrente con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione, lamenta l’omesso esame da parte del tribunale dei capitoli di prova testimoniale articolati al fine di dimostrare che a seguito dell’allagamento del capannone, verificatosi in due occasioni essa era stata costretta a sospendere l’attivita’ e che aveva di cio’ informato la custode dell’immobile, la quale aveva demandato ad un tecnico (il geom. L.) di effettuare un sopralluogo; deduce, inoltre, di aver prodotto le lettere che provavano l’avvenuta comunicazione alla proprieta’ ed alla custode del verificarsi dell’evento dannoso e dell’urgenza delle riparazioni; osserva, infine, che la relazione del L. (nella quale, come riconosciuto dallo stesso tribunale, si dava atto della necessita’ di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile locato) attestava anche che vi era necessita’ di primi interventi per la normalizzazione dello stato dei luoghi, utili alla continuazione dell’attivita’.

2.2) Col secondo motivo Nonwoven contesta che, prima di poter eseguire le riparazioni, essa fosse tenuta a far verificare alla proprieta’ e/o alla custode lo stato del capannone.

3) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati.

Va rilevato in premessa che, contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento, il tribunale ha ritenuto estinto, per compensazione col maggior credito della MIN per canoni di locazione, il solo credito insinuato dalla Nonwoven a titolo di rimborso di spese di gestione, mentre ha espressamente escluso che vi fosse prova dell’ulteriore credito preteso dall’opponente ai sensi dell’art. 1577 c.c., comma 2.

E’ d’altro canto evidente che la compensazione poteva essere operata solo a fronte di contrapposte partite debitorie e creditorie incontestate fra le parti (ovvero con esclusivo riguardo, da un lato, alle spese di gestione riconosciute come dovute dalla curatela e, dall’altro, ai canoni di locazione riconosciuti come dovuti da Nonwoven). Il giudice del merito non poteva, invece, tener conto del maggior credito vantato dal Fallimento per canoni pregressi (ancora controverso ed oggetto di accertamento in un separato giudizio), in difetto del quale il credito complessivamente insinuato dall’odierna ricorrente (comprensivo, cioe’, del rimborso per le spese di riparazione urgenti) non avrebbe potuto essere dichiarato estinto, in quanto di importo superiore al controcredito certo opposto dalla curatela in compensazione.

3.2) Cio’ precisato, non pare dubbio che il tribunale abbia errato sia nel ritenere che la conduttrice, prima di poter eseguire le riparazioni, fosse obbligata a far verificare al custode dell’immobile le condizioni del capannone (atteso che dell’art. 1577 c.c., comma 2, richiede solo che il proprietario venga contestualmente avvisato dell’effettuazione dei lavori), sia nel non dare ingresso alla prova testimoniale articolata dalla Nonwoven (astrattamente idonea a dar conto tanto dell’urgenza delle riparazioni quanto dell’avvenuta effettuazione dell’avviso previsto dall’art. citato), sia, infine, nell’omettere una completa valutazione della relazione del geom. L., che confermava la necessiti dell’effettuazione di riparazioni urgenti e dava atto anche della congruita’ dei costi delle stesse, indicati nei preventivi che la societa’ gli aveva sottoposto.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Prato in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal Fallimento, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Prato in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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