Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14516 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14516 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

4.P

SENTENZA
sul ricorso RG n. 25907/2010 proposto
DA
CREDEM-CREDITO EMILIANO S.p.A , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamenPiriv,t 7
N Uft
te domiciliata in Roma, iLupgofévW1Vikete
presso lo studio degli Avv.ti SALVATORE TRIFIR0′,
BONAVENTURA MINUTOLO e PAOLO ZUCCHINALI, che la
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per
procura a margine del ricorso
Ricorrenti
CONTRO
-CANINI RITA e TORRESI ALESSANDRO, nella qualità di

Data pubblicazione: 10/06/2013

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eredi di TORRESI MASSIMO,
Intimati
per la cassazione della sentenza n. 3803/10 della Corte di
Appello di Roma del 26.04.210/4.05.2010 nella causa iscritta al n. 5493 del 2005

del 9.04.2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
uao R,’vi.

9401,Q 2VCC.14 1 Jv A- LI/

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, riformando in parte la decisione
di primo grado, ha condannato la S.p.A. CREDEM- Credito
Emiliano a pagare agli eredi di MASSIMO TORRESI l’importo
lordo di € 51.000,00, oltre accessori, a titolo di indennità di
preavviso per essere addebitabile alla società il recesso del
rapporto di lavoro dell’agente instaurato con l’anzidetto Torresi.
La Corte territoriale ha osservato- per quel che interessa in
questa sede- che tra le parti era intervenuto un contratto di
agenzia, nel quale era previsto che la disdetta del contratto di
prova doveva considerarsi perfezionata quando la lettera di
accettazione da parte dell’agente sarebbe pervenuta alla
società. Nello stesso contratto era previsto pure che II recesso
doveva avvenire entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

..,

Sulla premessa poi che tra le parti era pacifico che 1’8 marzo
2003 la lettera di recesso della società CREDEM era stata

ricevuta da Massimo Torresi, la Corte ha ritenuto che tale
recesso fosse intempestivo, per cui doveva considerarsi come

contratto di agenzia il 5 settembre 2002, e, non, come sostenuto da CREDEM, il 10 settembre 2002. Avverso la sentenza
di appello propone ricorso per cassazione la S.p.a. CREDEM
basato su due motivi., illustra4 con memoria ex art. 378 CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (artt.1326, 2697, 2702
Cod. Civ.), lamentando che il giudice di appello, nel considerare il teste Marco Riva come dirigente capace di vincolare la
società CREDEM nella costituzione del rapporto di lavoro
consistente nell’assunzione di un promotore finanziario, aveva
errato perché la legittimazione alla firma spettava alla sede
centrale della società sita in Reggio Emilia, cui doveva essere
spedita la lettera-proposta ad opera dello stesso Riva, che
pure detta lettera aveva sottoscritto.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non solo per non avere
spiegato adeguatamente perché il contratto in questione non
potesse ritenersi concluso tra persone distanti, ma anche per
la mancata valutazione del documento contrattuale prodotto

un recesso ad nutum, per essersi perfezionato tra le parti il

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dalla società, nonché per incongruenza logica ed errori di
diritto nell’amministrazione delle prove per testi.
2. I due motivi, da valutarsi congiuntamente stante la connessione logico-giuridica delle censure con gli stessi mosse, sono

Ed infatti non si rinviene nella decisione impugnata alcuna
violazione di norme giuridiche, giacché nel caso di specie la
Corte territoriale ha correttamente individuato, alla stregua
dell’art. 1326 Cod. Cv., il momento di conclusione del contratto, valutando puntualmente la documentazione in atti sia le
risultanze delle prove per testi e giungendo alle conclusioni in
base ad un iter argomentative logico e congruo. A tal fine la
posizione, rivestita nell’ambito aziendale dal Riva, è stata
compiutamente valutata con elementi probatori attestanti
come lo stesso Riva fosse legittimato a vincolare la società
Credem- Credito Emiliano nella costituzione del rapporto lavorativo con il Torresi con la sua firma.
Nel contesto così delineato i motivi del ricorso tendono ad
ottenere attraverso una rivisitazione delle emergenze processuali una diversa ricostruzione dell’accaduto, inammissibile in
sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di
cassazione, non essendosi costituiti gli intimati.

privi di pregio e vanno disattesi.

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PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 9 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere relatore estensore

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