Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14516 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 116/2016 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1022/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 30 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con ricorso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avverso la sentenza del Tribunale di Bari – sezione stralcio di Rutigliano in data 18 aprile 2014, e nei confronti di A.N..

2. Secondo la Corte territoriale, pur nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile ratione temporis al presente procedimento, il giudizio di appello continuava ad essere regolato dalle norme generali, e prima tra tutte quella relativa alla forma introduttiva, sicchè, ai fini della tempestività dell’impugnazione, doveva aversi riguardo alla notifica dell’atto introduttivo, che nella specie risultava avvenuta in data 23 luglio 2014, e quindi dopo che era decorso il termine di 30 giorni a far tempo dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta in data 15 maggio 2015.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese l’intimato A.N..

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

6. Con l’unico motivo è denunciata violazione degli artt. 433, 436 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 4, sotto il duplice profilo della erronea ricognizione della fattispecie astratta e, in via subordinata, perchè non era stato ordinato il mutamento del rito.

7. Il primo e assorbente profilo di censura è fondato.

7.1. La Corte d’appello ha travisato la portata della pronuncia delle Sezioni Unite 10/02/2014, n. 2907, dalla quale si desume, a contrario, che nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, donde la tempestività va accertata con riferimento alla data del deposito nella cancelleria del giudice dell’impugnazione

7.2. Nel caso in esame, il procedimento è iniziato con il ricorso proposto da A.N. ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, in data 25 marzo 2013, e pertanto trova applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, con a conseguenza che, a fronte di sentenza di primo grado notificata in data 15 maggio 2014, come accertato dalla stessa Corte d’appello, l’atto di appello proposto con ricorso depositato in data 13 giugno 2014 era tempestivo, ai sensi dell’art. 325 c.p.c..

8. Il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame dell’appello, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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