Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14515 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9443-2020 proposto da:

U.E.M., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LIANA NESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 184/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – U.E.M. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 16 gennaio 2020 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità con la decisione adottata dalla competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 8, 10, 13 e 27, e della Dir. Europea n. 2013/32/UE, art. 16, per non aver acquisito informazioni aggiornate sulla situazione della Nigeria, in particolare sulla persecuzione messa in atto dalle sette/società segrete, sul conflitto generalizzato in atto nella regione del Delta State, luogo di ultima dimora dell’odierno ricorrente, in ragione dello sfruttamento petrolifero dell’area, sulla corruzione della polizia e sull’inefficienza del sistema giudiziario, onere probatorio/dovere di cooperazione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, per non aver valutato la giovane età e l’inserimento socio lavorativo.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo, giacchè prescinde dalle rationes decidendi poste dalla Corte d’appello a fondamento della decisione.

Vale difatti osservare che il motivo omette di considerare che la sentenza impugnata ha fondato il rigetto della sua domanda di protezione sussidiaria, in particolare in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. b), sul giudizio di non credibilità della sua narrazione, giudizio formulato in conformità alla decisione già pronunciata dal Tribunale: ratio decidendi, quella della non credibilità del richiedente, non censurata e che preclude anche il riconoscimento della protezione sussidiaria sotto l’aspetto indicato (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286).

Quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte territoriale ha debitamente richiamato le fonti informative sulla base delle quali ha escluso la sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, ed in particolare nell’Edo State, di una situazione riconducibile alla previsione normativa: e ciò ha fatto per un verso osservando che il richiedente proveniva appunto da quello Stato e, per altro verso, che, dopo essersi trasferito nel Delta State, aveva fatto ritorno a (OMISSIS), da cui era poi emigrato.

Nel ricorso, viceversa, si sostiene che il richiedente, nato a (OMISSIS), si sarebbe poi trasferito nel Delta State dove avrebbe “vissuto per ben sette anni prima di espatriare E’, dunque, nel Delta State che aveva ormai radicato la sua residenza, i suoi effetti e i suoi interessi”. Ma, evidentemente, siffatta affermazione rimette in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e ciò, per di più, fa omettendo di spiegare da dove risulterebbe che egli abbia lasciato e debba far ritorno nel Delta State e non nell’Edo State.

4.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

A parte il fatto che la giovane età, una volta raggiunta la maggiore età, non può costituire di per sè fattore individuale di vulnerabilità, giacchè dovrebbe altrimenti ammettersi che tutti i giovani siano come tali vulnerabili, e a parte il fatto che il ricorrente è nato nel 1993, e quindi non è neppure particolarmente giovane, con riguardo all’inserimento socio lavorativo, di cui si discorre nel motivo, il ricorrente omette di considerare che la Corte territoriale ha affermato che egli non aveva “dimostrato alcuna forma di integrazione sociale e lavorativa in Italia, a nulla valendo in tal senso delle fotografie che lo ritrarrebbero al lavoro e un biglietto da visita del preteso datore di lavoro”, accertamento di merito, quest’ultimo, che, nuovamente, il ricorrente intenderebbe inammissibilmente rimettere in discussione.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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