Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14515 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23496/2013 proposto da:

BRIGHTPOINT EUROPE APS, elettivamente domiciliata in ROMA, alla Via

CONDOTTI 91, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO SARGENTI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCA ARNABOLDI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BRIGHTPOINT ITALY s.r.l. in liquidazione, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del 12/09/2013,

depositato il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal consigliere Dott.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Reggio Emilia, con Decreto 12 settembre 2013, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Brightpoint Europe APS, socio unico della Brightpoint Italy in liquidazione s.r.l., per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di quest’ultima del credito chirografario di Euro 4.575.286,80, oltre interessi, preteso a titolo di restituzione dei finanziamenti erogati in piu’ riprese alla fallita in forza del contratto con questa sottoscritto, denominato “Revolving Credit Facility Agreement”.

Il giudice del merito ha rilevato che era onere di Brightpoint Europe provare di aver eseguito i versamenti a titolo di finanziamento e non, invece, a copertura delle perdite di esercizio della controllata e che tale prova non risultava fornita, atteso che l’accordo sottoscritto fra le parti non conteneva clausole che deponessero per la fondatezza della tesi dell’opponente e che non poteva ritenersi circostanza decisiva ai fini dell’ammissione che il credito fosse stato appostato al bilancio dell’esercizio 2010 della fallita fra le passivita’, sotto la voce “finanziamenti”.

2) Il decreto e’ stato impugnato da Brightpoint Europe APS con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

2.1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., rilevando che il tribunale, nell’affermare che il contratto non conteneva clausole significative ai fini della qualificazione dei versamenti, ha omesso di dare rilevanza al significato letterale delle espressioni in esso adoperate ed alla comune intenzione delle parti. 2.2) Col secondo e con il terzo motivo denuncia vizi di motivazione del decreto impugnato.

3) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati.

Il tribunale ha negato valenza probatoria al contratto prodotto dalla ricorrente senza tener conto che la clausola n. 1.1. dell’accordo sottoscritto fra controllante e controllata qualificava la prima lender (mutuante) e la seconda borrower (mutuataria) e prevedeva espressamente che l’una avrebbe posto a disposizione dell’altra un credito revolving (rotativo), ovvero un fido utilizzabile in piu’ riprese, la cui disponibilita’ si sarebbe ripristinata una volta effettuati i rimborsi; il giudice del merito ha inoltre omesso di considerare che la clausola n. 7 dell’accordo stabiliva che la mutuante avrebbe potuto richiedere l’immediata restituzione delle somme anticipate in caso di insolvenza della mutuataria.

Ora, se e’ vero che, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 1, nell’interpretare il contratto il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole adoperate, ma deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, non appare tuttavia giustificato limitarsi a negare qualsivoglia rilevanza ad espressioni di significato inequivoco contenute nel documento contrattuale, senza chiarire quali ulteriori elementi istruttori (desumibili dallo stesso documento o comunque acquisiti agli atti) depongano in senso ad esse contrario e non consentano di qualificare la scrittura nei termini che le sono stati attribuiti dagli stipulanti.

Parimenti ingiustificata e’ la successiva affermazione del giudice a quo, secondo cui era irrilevante che il credito in contestazione fosse stato iscritto, alla voce finanziamenti, fra le passivita’ del bilancio dell’esercizio 2010 della fallita, atteso che la comune intenzione delle parti ben puo’ desumersi dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Il tribunale, che e’ pervenuto all’accertamento del difetto di prova della pretesa dell’odierna ricorrente senza compiere alcuna valutazione degli elementi istruttori dalla stessa offerti, e’ dunque non solo incorso nella violazione dell’art. 1362 c.c., ma anche nel vizio di omessa motivazione.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso e per il rinvio della causa al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso va pertanto accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rimessa, per un nuovo esame, al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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