Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14515 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/02/2017, dep.09/06/2017), n. 14515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25156/2015 proposto da:
ALBATRON S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato LUISA FONTI che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BUSINESS EXCHANGE BUSINESS – BEXB S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona
del presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. BERTOLONI, 44/46, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BERETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO
ROTONDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 744/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 23/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da Albatron s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1214 del 2013, e nei confronti di Business Exchange Business – BEXB s.p.a..
2. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta da Albatron, e confermato la condanna al pagamento in favore di BEXB dell’importo di Euro 75.932,59.
3. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che BEXB aveva agito per il recupero del credito da forniture vantato nei confronti di Albatron da imprese aderenti, al pari di Albatron, al circuito BEXB.
L’adesione al circuito, che agevolava le imprese favorendo il meccanismo della compensazione tra reciproche forniture di beni e servizi, consentiva a BEBX di riscuotere i crediti che non trovavano compensazione, come previsto nel contratto sottoscritto da ciascuna delle imprese aderenti.
3.1. Sul quantum, la Corte di merito ha confermato la tardività dell’eccezione con cui Albatron aveva allegato proprie forniture, per importo che non era stato portato in compensazione.
4. Per la cassazione della sentenza Albatron spa ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso Business Exchange Business – BEXB s.p.a..
5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.
6. Preliminarmente si osserva che è priva di rilevanza la documentazione fatta pervenire, in prossimità dell’udienza, dalla difesa della ricorrente, dalla quale emerge la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Albatron spa, con sentenza del Tribunale di Roma n. 688 del 22 luglio 2016. Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (ex plurimis, Cass. 01/12/2003, n. 18300).
7. Con l’unico motivo è denunciata violazione dell’art. 81 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta che BEXB non avrebbe dimostrato la propria legittimazione a riscuotere il residuo credito da forniture effettuate ad Albatron da altre imprese aderenti al circuito.
7. La doglianza è infondata.
7.1. La questione della legittimazione di BEXB è stata esaminata e risolta dalla Corte d’appello, sulla base dell’interpretazione del contratto di adesione al circuito BEXB, con argomentazione corretta e congrua. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base della previsione contrattuale, che ciascuna impresa aderente al circuito avesse conferito mandato irrevocabile a BEXB a riscuotere i propri crediti maturati nei confronti delle altre imprese, ricorrendo determinate condizioni, che nella specie sussistevano.
La ricorrente si duole, in definitiva, della ricostruzione del contenuto del contratto di adesione, e richiama, in senso ostativo alla ritenuta legittimazione di BEXB, la clausola che prevedeva, all’interno del circuito, rapporti diretti tra venditore ed acquirente, senza intervento di BEXB.
In disparte i limiti del sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto (cfr. Cass. 10/02/2015, n. 2465), è agevole osservare che la richiamata clausola, che è stata esaminata dalla Corte d’appello, non risulta affatto incompatibile con il conferimento a BEXB del mandato irrevocabile a riscuotere i crediti.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017