Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14514 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8466/2013 proposto da:

UNICREDIT SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, alla

CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’Avvocato ALFONSO

QUINTARELLI che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLA

D’ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE MARIA

CASTORINA, giusta procura in calce al controricorso;

L.P., (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, alla via FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio

dell’Avvocato ANTONELLA D’ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIANO NICODEMO, giusta procura in calce al

controricorso;

MOLINO LOMBARDO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLA

D’ANDREA, rappresentato e difeso dall’Avvocato SEBASTIANO TEODORO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ERIS FINANCE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 899/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/05/2012, depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato MORTATI FRANCA, difensore della parte ricorrente, la

quale si riporta agli scritti, delega orale dell’Avv. QUINTAREILI

ALFONSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Siracusa accolse le opposizioni riunite proposte dalla Molino Lombardo s.r.l. e dai fideiussori della societa’, L.P., C.M., G.M. e Ca.Gi., contro il decreto ingiuntivo con il quale il Credito Italiano s.p.a. aveva loro intimato il pagamento della somma complessiva di Lire 852.218.687 oltre accessori e, revocato il provvedimento monitorio, condanno’ Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. (costituitasi nei giudizi quale successore a titolo particolare del Credito Italiano) a restituire alla societa’ opponente la somma di Lire 264.991.502, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, ed a risarcire i danni subiti dalla stessa e da ciascuno dei fideiussori ai sensi dell’art. 96 c.p..

Con sentenza del 31.5.012 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Eris Finance s.r.l. contro la decisione.

La corte del merito ha rilevato che l’appellante non era legittimata all’impugnazione, poiche’ il credito oggetto del contenzioso non risultava tra quelli in sofferenza che le erano stati ceduti in blocco da Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. con atto stipulato il 18.5.06, ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4.

La sentenza e’ stata impugnata da Unicredit S.p.a. (succeduta, a seguito di atti di fusione per incorporazione e cambi di denominazione sociale, a Unicredit Banca d’Impresa s.p.a.) con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui Molino Lombardo S.r.l, L.P. e C.M., G.M. e Ca.Gi., hanno resistito con separati controricorsi.

2) Con l’unico motivo di ricorso, Unicredit s.p.a., denunciando violazione degli artt. 101, 111 e 331 c.p.c, lamenta che la corte d’appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’(allora) Unicredit Banca d’impresa s.p.a. e del Credito italiano s.p.a. che, avendo partecipato al giudizio di primo grado, erano litisconsorti necessari in quello di gravame, promosso da Eris Finance quale soggetto successore a titolo particolare della prima delle predette due banche.

3) Il ricorso appare inammissibile.

La ricorrente muove dall’errata premessa che la corte del merito, pur dando atto che, a seguito dell’operazione di cartolarizzazione del 31.5.06, Eris Finance era divenuta cessionaria del credito in contestazione, abbia ritenuto l’appellante priva di legittimazione a propone l’impugnazione per il solo fatto di non aver partecipato al giudizio di primo grado. Al contrario, la corte del merito, dopo aver astrattamente affermato l’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta dal solo successore a titolo particolare di una delle parti del precedente grado del giudizio, ha accertato, in concreto, che Eris Finance non era succeduta a titolo particolare ad Unicredit Banca d’Impresa nella titolarita’ del rapporto controverso, in quanto il credito ingiunto non era incluso fra quelli oggetto di cessione: il difetto di legittimazione della predetta societa’ e’ stato pertanto affermato in ragione della sua totale estraneita’ alla lite.

L’ accertamento, che avrebbe potuto essere contestato in sede di legittimita’ unicamente da Eris Finance (e che, in ogni caso, Unicredit s.p.a. non ha censurato), escludeva la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art. 331 c.p.c., che puo’ trovare applicazione solo nel caso in cui l’appello sia proposto almeno da uno dei soggetti legittimati all’impugnazione.

Va, in conseguenza, escluso che l’odierna ricorrente sia legittimata ad impugnare la sentenza d’appello quale soggetto succeduto ad Unicredit Banca d’Impresa: quest’ultima, infatti, pur essendo rimasta titolare del diritto di credito controverso, non ha impugnato la sentenza di primo grado, che dunque e’ passata in giudicato nei suoi confronti.

In conclusione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Ricorrono, ad avviso di questa relatrice, i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., richiesti da Molino Lombardo e dai coniugi G..

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e condivide la conclusione di inammissibilita’ del ricorso.

La legittimazione all’impugnazione, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, spetta infatti solo a chi abbia formalmente assunto la qualita’ di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata o che a questa sia succeduta, a titolo universale o particolare: cio’ perche’ con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che puo’ essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado del giudizio (Cass. n. 17974/015). Il soggetto, rimasto estraneo al pregresso grado, che impugni la sentenza,affermando di essere successore della parte soccombente e’ dunque tenuto a fornire la prova della sua qualita’, che attiene ad una condizione dell’azione e non al merito della causa (ovvero alla titolarita’ dal lato attivo o passivo del rapporto controverso): ne e’ conferma il fatto che, ove la prova non venga fornita, l’impugnazione va dichiarata inammissibile e non puo’ essere esaminata nel merito (Cass. nn. 16556/013, 23856/08, 15264/06).

Ne consegue che in presenza di impugnazione proposta, come nel caso da un soggetto non legittimato, non puo’ disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte effettivamente legittimata: il disposto dell’art. 331 c.p.c., opera infatti a condizione che il gravame sia avanzato nei termini almeno da uno dei soccombenti (Cass. nn. 24208/06, 1505/01).

Peraltro, al di la’ della palese infondatezza della tesi difensiva della ricorrente, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso si impone perche’, secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, il soggetto che abbia partecipato al giudizio di primo grado e che assuma di essere stato illegittimamente pretermesso in sede di appello, non puo’ far valere il preteso vizio della sentenza di secondo grado attraverso il ricorso per cassazione, ma puo’, eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, esperire i diversi rimedi dell’impugnazione di terzo e dell’actio nullitatis (Cass. nn. 16534/012, 14206/00, 4173/90).

Non ricorrono, invece, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Le spese del presente giudizio e del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cui all’art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 400,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge, e delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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