Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14514 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.09/06/2017),  n. 14514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 7529/2016 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARI rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO BISOZZIO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Renato Finocchi

Ghersi che conclude confermando la competenza del Tribunale di

Siena, con i conseguenti provvedimenti di legge.

avverso l’ordinanza 2058/2015, del TRIBUNALE di SIENA, emessa e

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che il PG ha formulato la seguente requisitoria:

Letti gli atti;

rilevato che con ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., P.V. ha impugnato, contro l’avv. B.G., l’ordinanza del Tribunale di Siena del 16.2.2016, con la quale detto giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dallo stesso attuale ricorrente nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 598 del 2015, reso dal Tribunale di Siena, ottenuto dal B. quale professionista che aveva svolto prestazioni professionali a favore del P. relative a quindici giudizi di opposizione a cartelle esattoriali, in primo grado e in appello, conclusi con esiti positivi per il cliente;

rilevato che il provvedimento impugnato premette che nel caso in esame si verte nell’ipotesi di contratto d’opera professionale tra un professionista e una persona fisica che agisce non per scopi privati, ma quale socio accomandatario della società Innovazione Chiusi PRI.VI.PI. Di P. Vincenzo e c. s.a.s., e quindi di un contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze correlate all’attività imprenditoriale e commerciale del cliente del legale; che la stessa ordinanza, richiamando l’orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che è considerato consumatore, e deve quindi applicarsi la disciplina prevista dall’art. 1469 bis c.c. e segg. e dal D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 3 e 33, “la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”; e che “nel caso in esame il professionista ha svolto la propria attività professionale in favore dell’opponente non come persona fisica che agisce per scopi privati, ma come persona fisica destinataria di cartelle di pagamento ricevute in qualità di socio di società di persone”, e che pertanto deve esserne esclusa la qualità di consumatore;

rilevato che deve essere rigettata l’eccezione proposta dal professionista avv. B. nelle note difensive depositate, con la quale si eccepisce la nullità/invalidità della procura a margine del ricorso ex art. 47 c.p.c., formulato dal difensore del P., in quanto la firma sarebbe illeggibile e mancherebbe la data: che infatti, come mostra di conoscere anche la parte eccipiente, in disparte la possibilità di ricavare l’identità del soggetto conferente la procura dal contenuto dell’atto, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che in materia di regolamento facoltativo di competenza “va condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’art. 83 c.p.c., u.c., la norma speciale di cui all’art. 47 c.p.c., comma 1, con la conseguenza che questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori” (Cass. n. 28701i, che richiama Cass. n. 4345/2012);

Rilevato che il ricorso contesta l’esclusione dell’applicabilità del foro del consumatore nella fattispecie in esame, pur mostrandosi consapevole della conformità del provvedimento impugnato all’orientamento giurisprudenziale prevalente, affermando che nei giudizi per i quali P.V. ha conferito mandato al professionista, relativi ad opposizioni a cartelle esattoriali Equitalia emesse per l’omessa iscrizione obbligatoria nella Gestione esercenti attività commerciali e l’omessa contribuzione all’INPS, la Corte d’appello di Firenze, con sent. n. 1290/2013 ha affermato la carenza della qualifica di imprenditore e di commerciante, escludendo l’obbligo di contribuzione a carico del P.;

Considerato che l’indirizzo interpretativo al quale aderisce il provvedimento impugnato ha trovato ulteriore e recente conferma nella sentenza della Corte di cassazione n. 780/2016, che ha affermato che “Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente. (Nella specie, l’avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società);

ritenuto che pertanto, in continuità con tale condiviso orientamento, il ricorso è infondato e va rigettato, non assumendo rilievo in questa sede neppure il presunto accertamento relativo all’esclusione dell’obbligo di iscrizione nella gestione esercenti attività commerciali dell’INPS, avvenuto in altro giudizio nel quale non è stato parte l’avv. B., ma solo il difensore del ricorrente..

Chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Siena, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Ciò premesso, la Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.

PQM

 

Rigetta il ricorso, rimette la causa al Tribunale di Siena anche per le spese, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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