Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14513 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9426-2020 proposto da:

R.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO N. 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1689/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – R.M.M., cittadino del Bangladesh, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 4 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi ascrivere ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità dello svolgimento della discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al giudizio di credibilità della narrazione.

Il secondo mezzo denuncia omessa pronuncia in merito alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria in virtù del pericolo di un grave danno della forma di tortura o maltrattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. – Il primo mezzo è infondato.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente, ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248).

Nel caso di specie le cose stanno in modo completamente diverso.

La sentenza impugnata descrive in modo dettagliato i termini in cui il richiedente ha descritto la vicenda che lo aveva spinto a lasciare il paese: il padre era un membro attivista del (OMISSIS) ed aveva un negozio di alimentari; nel 2008 aveva vinto le elezioni il partito avversario il cui capo voleva “soldi in nero”; nel 2011 alle elezioni locali aveva vinto lo stesso partito che “non voleva che chi fosse del (OMISSIS) lavorasse se non avesse versato ad (OMISSIS) i soldi in nero”; si verificò una prima aggressione presso il negozio, che venne distrutto; in seguito distrussero di nuovo il negozio; il padre, questa volta, doveva pagare una certa somma, cosicchè presentò una denuncia contro il figlio del capo del villaggio; dopo 10 giorni i “criminali” giunsero di nuovo, minacciarono e picchiarono il richiedente e il padre; quella sera stessa il richiedente rientrò a casa da solo, mentre del padre non ebbe più notizia, fino a quando, dopo qualche giorno, il cadavere venne trovato in un lago; alla riapertura del negozio, il figlio del capo del villaggio lo minacciò, lo prese a schiaffi e gli intimò di ritirare la denuncia e dargli dei “soldi in nero”; dopo tre giorni arrivarono i criminali, accorsero in sostegno dei membri del (OMISSIS) che entrarono in rissa con i membri dell’AL; nell’occasione il figlio del capo del villaggio era stato picchiato e di ciò “accusarono” (non è chiaro se un’autorità o singole persone) il richiedente, frattanto ricoverato in ospedale; il capo del villaggio e i suoi uomini cercavano il richiedente, così i parenti gli organizzarono una partenza.

A fronte di ciò la Corte d’appello ha osservato che la descrizione della vicenda era generica e semplicistica, quanto al contrasto tra i due partiti, l’uno che “aiutava i poveri”, e quando era al governo “la strada era pulita e non c’erano criminali”, l’altro che “prendeva i soldi in nero e ruba anche in me lo alla strada”: ora, è obiettivamente arduo reputare come inesistente siffatta motivazione, e pretendere che il giudice debba credere a simili insostenibili narrazioni, secondo le quali il proprium di un partito quale l'(OMISSIS), che notoriamente riveste un rilevante peso nella vita politica del paese, consisterebbe nel chiedere per strada, alla stregua di briganti, in modo non meglio circostanziato, “soldi in nero”. Inoltre il richiedente era stato confuso nel narrare delle aggressioni subite, giacchè il profilo della militanza politica del padre andava a stemperarsi in una vicenda di criminalità comune, secondo dinamiche non plausibili: e anche qui l’argomento svolto dalla Corte territoriale appare del tutto lineare. Per di più, ha aggiunto la Corte territoriale, non poteva darsi credito a quanto riferito dal richiedente, secondo cui le forze dell’ordine sarebbero rimaste inerti finanche dopo l’aggravarsi delle aggressioni, come si è visto esitate addirittura nell’uccisione del padre.

Trattasi di motivazione, sintetica, ma che lascia perfettamente comprendere l’argomentare posto a sostegno della decisione adottata, di guisa che il richiamo alla fattispecie della motivazione meramente apparente, che è una non-motivazione, è del tutto fuor di luogo.

4.2. – Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la non credibilità del richiedente incide sulla configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta, come in questo caso, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286).

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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