Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14513 del 10/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14513 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 1881-2013 proposto da:
CIRAVOLO PASQUALE CRVPQL40D13Z352A, FRAGAPANE
RITA FRGRTI40T45B428Z, CIRAVOLO MARIA CRISTINA
CRVNICR68L66F205H, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato
PIERPAOLO PASSAR.0, rappresentati e difesi dall’avvocato
INNOCENZO D’ANGELO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ZANCH1 ALVISE, ZANCHI GIORGIO,in proprio e quale erede di
Conti Wanda e di Conti Irma, DE PACE MARIA VINCENZA,

Q49-5

Ts

Data pubblicazione: 10/07/2015

ZANCHI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
• BARNABA TORTOLINI 13, presso lo stuclio dell’avvocato MARIO
ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO BAROLO giusta procura a margine del

– co.ntroricorrenti avverso la sentenza n. 2582/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 19/10/2011, depositata 11 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Innocenzo D’Angelo difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Verini Mario Ettore difensore dei controricorrenti
che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 01881 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.11 Tribunale di Treviso accolse la domanda di risarcimento avanzata dalla famiglia Zanchi (Zanchi Giorgio, De Pace Maria
Vincenza, Zanchi Alvise e Zanchi Marco) nei confronti della
famiglia Ciravolo (Ciravolo Pasquale, Fragapane Rita e Ciravolo

delle immissioni sonore intollerabili provenienti dal suono del
pianoforte presente nell’appartamento dei convenuti —
quantificandolo in euro 500 ciascuno.
La Corte d’appello di Venezia: decidendo l’appello principale dei
danneggianti Ciravolo, riformò la sentenza di primo grado solo
nella parte in cui “confermava” l’ordinanza pretorile ex art. 700
c.p.c., peraltro già revocata dallo stesso giudice di primo grado;
respinse l’appello incidentale dei danneggiati volto ad ottenere il
danno biologico; condannò i Ciravolo alle spese dei due gradi di
giudizio, diminuendone l’importo rispetto alla condanna delle spese
di primo grado (sentenza del 5 dicembre 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, i Ciravolo propongono ricorso per
cassazione con due motivi.
Resistono con unico controricorso i consorti Zanchi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c. per
vizio di ultra petita.
Nel riproporre analoga censura svolta in appello, i ricorrenti
sostengono che sarebbe stato liquidato un “danno dominicale” mai
neanche addotto, se non nella conclusionale di primo grado,
quando i danneggiati avevano chiesto al giudice di considerare di
avere dovuto abbandonare la casa, mentre in sede di precisazione

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Maria Cristina) per i danni subiti nel godimento del bene a causa

delle conclusioni si erano limitati a chiedere il “risarcimento dei
danni tutti”.
1.11 motivo è manifestamente infondato.
E’ sufficiente considerare che, secondo la giurisprudenza
consolidata, nell’ipotesi di immissioni intollerabili, si è in presenza

un sacrificio al diritto di proprietà o di godimento, e viene in rilievo
l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato, secondo l’azione
generale di risarcimento del danno di cui all’art. 2043 c.c. (ex multis,
Cass. a 11915 del 2002). I ricorrenti, invece, sembrano
presupporre un particolare tipo di danno, quale quello che
qualificano “dominicale”, che avrebbe bisogno di una specifica
domanda. Mentre, è evidente, che nella richiesta di danni da
immissioni rumorose intollerabili rientra pienamente anche il
risarcimento per la compressione e limitazione delle modalità di
godimento del bene.
2. Con il secondo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 92
c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa
l’addebito delle spese di lite.
Nella parte esplicativa, la censura si incentra sulla mancata
compensazione delle spese di lite in primo grado e sembra
lamentare anche la mancata compensazione delle spese del secondo
grado.
2.1. Per ritenere il motivo privo di pregio, è assorbente la costante
giurisprudenza che ritiene non sindacabile il mancato esercizio, da
parte del giudice, del potere di compensazione delle spese.
Nella specie, peraltro, il giudice — che pure ha ridotto l’importo
delle spese liquidate in primo grado, come riconosciuto dai
ricorrenti — ha considerato la soccombenza sostanziale dei
Ciravolo. Questi, infatti, avevano visto accolto l’appello principale
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di una attività illegittima, a fronte della quale non ha ragion d’essere

solo per il dato formale concernente 1″‘annullamento”
3

dell’ordinanza cautelare, già revocata dal primo giudice, che l’aveva
confermata per la sua legittimità originaria, all’epoca in cui le
immissioni erano intollerabili, essendo poi cessate per via della
coibentazione effettuata dai convenuti. Mentre, d’altra parte, le

danno biologico, già respinta in primo grado e reiterata in appello
dai danneggiati, erano state poste dal giudice a loro carico.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese processuali,
liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza.
P. Q .M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in
favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 2.800,00 di cui 200,00, per spese, oltre
alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3, il 10 giugno 2015.

spese della consulenza medico legale disposta per la richiesta di

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