Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10309-2019 proposto da:

T.F.B., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato FULVIO CAROLLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto RG 8610/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato

il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – T.F.B. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 18 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il suo ricorso in opposizione allo stato passivo che aveva denegato l’ammissione di un suo credito sorto in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

2. – Il Fallimento intimato non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 98 L. Fall., nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., , dell’ art. 132c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., errore nell’interpretazione del testo della disciplina di cui all’art. 153 c.p.c., in connessione con l’asserita mancata prova del mal funzionamento telematico e dell’accordo raggiunto con curatore. Si sostiene in breve nel motivo che il decreto impugnato sarebbe privo di motivazione (pagina 13-14 del ricorso).

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 98L. Fall., in relazione all’art. 153 c.p.c., laddove il Tribunale ha osservato che il ricorso non conteneva alcuna istanza di rimessione in termini e che in ogni caso l’istanza sarebbe stata tardiva poichè non proposta col primo atto utile.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso va respinto.

4.1. – Il primo mezzo è infondato.

Il tribunale ha osservato che la T. aveva ricevuto la comunicazione del curatore di cui all’art. 97 L. Fall., in data (OMISSIS), mentre aveva depositato il ricorso in opposizione allo stato passivo soltanto il (OMISSIS), dunque tardivamente, senza che potesse attribuirsi rilievo al fatto che nei 30 giorni previsti dalla legge il ricorso fosse stato notificato al curatore, neppure potendo “valori arsi le riferite (mai in alcun modo provate) rassicurazioni dello stesso curatore o di suoi collaboratori circa la sufficienza di tale adempimento, trattandosi di modalità del tutto irrituale, non conforme al disposto della legge fallimentare nè alle ordinarie modalità di instaurazione dei procedimenti da introdursi con ricorso”.

Il provvedimento è dunque dotato di una motivazione chiara e comprensibile, laddove afferma che: a) il deposito del ricorso era tardivo; b) nulla valeva la irrituale introduzione del giudizio operata dal ricorrente a mezzo della citata notifica, indipendentemente dal fatto, di per sè insignificante, che non era neppur provato che il Curatore avesse rassicurato la ricorrente in ordine alla sufficienza della notificazione del ricorso nei suoi confronti.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Esso è spiegato sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.: ma è cosa nota che il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424), qual è l’istanza di rimessione in termine Vale inoltre osservare, con riguardo alla questione della rimessione in termine, che il decreto impugnato contiene una motivazione non censurata, la quale rende irrilevante l’esattezza, contestata nel motivo, dell’affermazione in ordine alla tempestività dell’istanza di rimessione in termini.

Si legge difatti nel decreto impugnato che: “non sussisterebbero in ogni caso le condizioni richieste dall’art. 153 c.p.c., comma 2, per una eventuale rimessione. Il ricorrente allega infatti l’impossibilità di depositare il ricorso in PCT per generici e non provati malfunzionamenti del sistema telematico, che non potrebbero però avere rilievo esimente, considerata la possibilità di un deposito in forma cartacea”.

E cioè, il Tribunale non si è limitato a dire che l’istanza di rimessione non era tempestiva, ma ha chiaramente aggiunto che era anche completamente infondata, sia perchè il mal funzionamento del sistema telematico era stato dedotto genericamente e comunque non era stato provato, sia perchè non avrebbe impedito all’interessata di provvedere al deposito cartaceo.

Orbene, il ricorso non spiega:

a) per quale motivo l’impossibilità del deposito telematico sarebbe stata dedotta non genericamente e sarebbe stata altresì provata;

b) per quale motivo il giudice avrebbe errato nell’affermare che la ricorrente aveva la possibilità del deposito cartaceo.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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