Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4530/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO LIOTTA giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento in subordine chiede attesa sentenza SS.UU.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.G., ex dirigente Enel, e’ stato iscritto alla Previdenza Integrativa Aziendale (PIA), in epoca anteriore al 28.4.1993.

Ha ottenuto dunque la liquidazione, in unica soluzione, della somma che gli spettava, al valore attuale, importo sul quale l’azienda ha applicato l’aliquota prevista per il TFR, in particolare nella misura del 34,40%. Il contribuente invece ritenendo che dovesse applicarsi l’aliquota prevista per i redditi da capitale, ossia il 12,50%. ha fatto istanza di rimborso della differenza, su cui si e’ formato il silenzio rifiuto.

La Commissione provinciale di Palermo, adita dal contribuente, con sentenza del 21.1.2008 ha accolto il ricorso. Su appello dell’Agenzia, la Commissione Regionale, con sentenza del 21.12.2009 ha confermato la statuizione di primo grado. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un solo motivo, con il quale contesta applicazione del regime di aliquota ritenuto dai giudici di appello, invece di quello previsto per le forme di Trattamento di fine rapporto.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto che la somma erogata al dirigente in unica soluzione andava tassata quale reddito da capitale investito, secondo il regime previsto per chi aveva stipulato prima del 28.4.1993, regime che la nuova disciplina (D.l. n. 699 del 1996) aveva fatto salvo. E dunque non nella misura in cui e’ tassato il TFR. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia.

Il contribuente eccepisce preliminarmente l’inesistenza del ricorso per cassazione in quanto la relata di notifica sarebbe sottoscritta da un procuratore dello Stato anziche’ da un avvocato, ma l’eccezione e’ infondata, poiche’ la legge richiede l’intervento dell’avvocato invece del procuratore per le attivita’ difensive, tra cui non rientra la richiesta di notificare l’atto, il quale risulta validamente sottoscritto da avvocato legittimato. Altro e’ infatti la sottoscrizione del ricorso per cui e’ richiesto l’intervento dell’avvocato dello Stato, altro la sottoscrizione della relata di notifica, che e’ solo la richiesta di notificare un ricorso gia’ validamente sottoscritto da difensore avvocato. Attivita’, quest’ultima, di tipo esecutivo, e per la quale non e’ richiesto lo ius postulandi.

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia un’erronea interpretazione del combinato disposto del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 30 del 1997 ed D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 42 e 16.

Ritiene l’Agenzia che la somma elargita ha natura di trattamento di fine rapporto, ed e’ di conseguenza soggetta all’aliquota relativa, non gia’ a quella prevista per le somme risultanti da forme assicurativo – previdenziali.

Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.

Il rapporto, come e’ noto, nasce originariamente tra Enel e dirigenti sulla base di un contratto collettivo del 16 maggio 1985 con cui l’Enel si obbligava a istituire forme di assicurazione sulla vita, che poi hanno preso avvio.

L’accordo collettivo aziendale del 16 aprile 1986 ha poi convertito l’assicurazione sulla vita in un rapporto di previdenza complementare.

La questione oggetto della presente controversia e’ stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si e’ affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi. le prestazioni erogate informa capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993. ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione e’ assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.). solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del ed rendimento si applica la ritenuta del 12,50%. prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6: b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Alla decisione delle Sezioni Unite hanno fatto seguito numerose altre sentenze di questa Corte, che hanno fatto applicazione del suddetto principio (da ultimo Sez. 5, n. 7851 del 2016; Sez. 6, ord. N. 3792 del 2016; Sez. 5 n. 2604 del 2016).

Secondo le Sezioni Unite, dunque, essendo stata operata dal legislatore “una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro”, solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11 (la c.d. riforma Dini), riservandone pero’ l’applicazione “alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto”, deve ritenersi che, per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate dipende strettamente “dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse”, che, nel caso di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono composte “da una sorte capitale” costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (ed in notevole minor misura dal lavoratore) e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, cosi che possono essere tassate in modo analogo al trattamento di fine rapporto “esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale”, mentre, alle somme corrispondenti al rendimento di polizza, si deve applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL. o P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. un. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013).

Il Giudice di merito non ha fatto applicazione della suddetta regola, ritenendo di dover assoggettare l’intera somma alla aliquota del 12,50%, salvo l’aliquota prevista per il TFR sul solo importo dei contributi versati eccedenti il 4% della retribuzione annua.

Il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR di Palermo in diversa composizione che si atterra’ al principio di diritto su enunciato.

PQM

La Corte accoglie ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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