Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 10/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14512 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1856-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LIPPI ROMEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI
LUCATTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO MAMBELLI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 82/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata 11 21/11/2011;

Data pubblicazione: 10/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 01856 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bologna ha accolto l’appello di Lippi Romeo -appello proposto contro la
sentenza n.91/03/2009 della CTP di Forlì che aveva respinto il ricorso della parte
contribuente – ed ha così annullato l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni
afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di compravendita di data
16.6.2004, avviso fondato sulla revoca dell’agevolazione ex art.33 legge n.388/2000
(per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati) a causa
dell’intervenuta rivendita dell’immobile prima del decorso del quinquennio (cioè il
2.8.2004) e senza che l’acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la tesi dell’Agenzia (relativa
alla decorrenza del termine di decadenza del potere impositivo, a mente dell’art.19
del DPR n.181/1986, e cioè a far data dal ventesimo giorno del verificarsi di eventi —
quale l’intervenuta rivendita- che danno luogo a nuova liquidazione di imposta) non
fosse condivisibile, atteso che la revoca del trattamento agevolato costituisce
un’imposta complementare (perché basata sulla revisione del criterio di liquidazione)
con la conseguente decorrenza del termine — a mente dell’art.76 del predetto DPRdalla data in cui si è verificata la situazione che determina la revoca
dell’agevolazione.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati,

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art. 19
e 76 del DPR n.131/1986, in combinato disposto con l’art.33 della legge n.388/2000)
la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello non abbia ritenuto
maturato il termine di decadenza dal potere impositivo di anni cinque, decorrenti
dall’omessa denuncia della successiva rivendita del terreno, siccome previsto

dell’Ufficio (non essendo necessario che la rivendita avvenga nella circoscrizione del
medesimo ufficio in cui è avvenuto l’acquisto agevolato), che non ha modo di
monitorare tutti gli atti compiuti dal soggetto beneficiato.
Il motivo appare infondato e da disattendersi.
Ed invero, secondo l’insegnamento ormai costante di codesta Corte, puntualmente
applicabile anche alla presente fattispecie:” In tema di decadenza dalle agevolazioni , di cui all’art. 1, comma sesto, legge 22 aprile 1982, n. 168 (e di altre
analoghe previsioni legislative), per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli
artt. 18 d.P.R. n. 634 del 1972 e 19 d.P.R. n. 131 del 1986 che stabiliscono l’obbligo,
per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’Ufficio (entro venti giorni)
il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta. Ne
consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente
utilizzabile, il contribuente non ha l’obbligo di denunciare i fatti causativi della
sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell’azione
della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o,
addirittura, nell’ipotesi dell’omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel
termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma
dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto
ineseguibile” (all’origine dell’indirizzo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12988 del
05/09/2003, cui hanno fatto seguito Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13491 del 26/05/2008 e
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16369 del 17/06/2008).
In tema di fatti sopravvenuti comportanti decadenza dalle agevolazioni previste dalla
legge, non trovano applicazione l’art. 18 del d.P.R. n. 634 del 1972 e l’art. 19 del
4

dall’art.19 dianzi menzionato, evento imprevedibile ed incontrollabile da parte

d.P.R. n. 131 del 1986 (che si riferiscono ad ipotesi diverse, stabilendo l’obbligo, per i
contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio -entro venti giorni- il
verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta -come nel
caso di avveramento della condizione sospensiva e simili evenienze- e non già a
perdita di benefici): non può, quindi accedersi alla tesi per la quale vi sarebbe

decadenza dell’azione dell’Amministrazione nel termine di tre anni dalla (tempestiva)
presentazione della denuncia, ovvero di cinque anni dalla data in cui la denuncia si
sarebbe dovuta presentare (ove non presentata o presentata tardivamente).
D’altronde, non è neppure vero che il predetto orientamento di legittimità sia stato
adottato esclusivamente in riferimento ad ipotesi di revoca di beneficio per l’acquisto
della prima casa (assunto in ragione del quale la ricorrente domanda che venga fatta
specifica considerazione delle peculiarità afferenti la revoca dello specifico beneficio
di cui qui si tratta), avendo la Corte già aderito alla tesi qui convalidata anche in
alcune controversie del tutto analoghe alla presente: per tutte, si vedano Cass. Sez.
6 – 5, Ordinanza n. 3263 del 2013, non massimata e Cass. sez. 6-5, Ordinanza n.
14739 del 27.6.2014.
Non resta che concludere che la pronuncia del giudice d’appello —che ha fatto
puntuale applicazione dei predetti principi- non merita cassazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
ragione di manifesta infondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa adesiva alla
proposta della relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
5

l’obbligo di denunciare i fatti di sopravvenuta decadenza dai benefici, con correlativa

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00
per esborsi.

Depositata in Cancelleria

Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA