Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14512 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21030-2008 proposto da:
PATI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DRAGONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
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GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CICERONE 49 C/0 STUDIO ASSOCIATO BERNARDINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PRASTARO ERMANNO,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 10/06/2013

- controricorrente nonchè contro

FRASSANITO CLELIA, PALMA MARIA CONCETTA, PALMA GRAZIA,
PALMA GABRIELLA, PALMA PIETRO, PALMA GIOVANNI, PALMA
ROSANNA, tutti nella qualita’ di eredi di PALMA COSIMO,

– intimati –

Nonché da:
FRASSANITO CLELIA, PALMA MARIA CONCETTA, PALMA GRAZIA,
PALMA GABRIELLA, PALMA PIERO, PALMA GIOVANNI, PALMA
ROSANNA, tutti nella qualita’ di eredi di PALMA COSIMO,
domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30,
presso l’avvocato ZANGRILLI PAOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato DI CANDIA CLAUDIO, giusta delega in
atti;
– controri correnti e ricorrenti incidentali contro

PATI ANDREA, GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., VELIALPOL
S.R.L.;
– intimati –

Nonché da:
VELIALPOL S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI
STROZZI 30, presso l’avvocato ZANGRILLI PAOLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DI CANDIA CLAUDIO,
giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –

titolare della DITTA VELIALPOL S.R.L., VELIALPOL S.R.L.;

contro

FRASSANITO CLELIA, PALMA MARIA CONCETTA, PALMA GRAZIA,
PALMA GABRIELLA, PALMA PIERO, PALMA GIOVANNI, PALMA
ROSANNA, tutti nella qualita’ di eredi di PALMA COSIMO,
PATI ANDREA, GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 20/03/2008 r.g.n. 605/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SALVATORE TORRISI per delega FRANCESCO
DRAGONE;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega PRASTARO
ERMANNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi. —

– intimati –

RG 21030-08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di Pati Andrea, proposta nei confronti di Palma

subentrata società Veliapol nonché delle Assicurazioni Generali, avente ad
oggetto la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno
conseguente all’evento rapina nel quale era stato coinvolto, mentre si
trovava nell’automezzo blindato per il trasporto di valori,
nell’espletamento, alle dipendenze della menzionata ditta, delle sue
mansioni di guardia giurata.

La Corte del merito, premesso che le violazioni dell’art. 2087 erano state
connesse alla fase ideativa e volitiva della rapina, e che il Pati era
stato posto dall’azienda in condizioni potenziale di opporsi ad
assalitori armati, poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo
il quale la società aveva dimostrato di aver adottato le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica erano
necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

In particolare osservava la predetta Corte che era da ritenersi
ininfluenter al fine di scongiurare gli assalti dei rapinatory’adozione
del sistema satellitare, trattandosi di strumento volto a localizzare il
mezzo blindato in casi di furto del veicolo, ma del tutto irrilevante nel
caso di asportazione del suo contenuto con azione repentina tale da non
consentire in tempi sufficienti l’intervento della polizia ed essendo,

1

Cosimo ( ora eredi di ) quale titolare della ditta Veliapol e della

comunque, il mezzo in continuo contratto radio con la centrale operativa
della ditta.

Emergeva, inoltre, secondo la Corte territoriale che l’azienda aveva
utilizzato un idoneo furgone blindato non perforabile dai proiettili dei

antiproiettile così ponendo in essere le misure per tutelare l’integrità
psico-fisica del prestatore di lavoro avuto riguardo alla specificità del
servizio prestato.

Del resto, sottolineava, la Corte distrettuale, era ininfluente sulla
scelta criminale la mancanza di un furgone blindato al seguito atteso che
la detta evenienza avrebbe solo comportato una differente organizzazione
della rapina. Pertanto, osservava la Corte di Appello, pur se l’azienda
avesse impiegato in anticipo le prescrizioni successive emanate dal
Questore di Lecce tali interventi non sarebbero stati certamente idonei a
scongiurare la rapina come dimostrato dalla rapina subita poco dopo da
altro convoglio della Veliapol.

Avverso questa sentenza il Pati ricorre in cassazione sulla base di
quattro censure.

Resistono con controrcorso gli eredi di Palma Cosimo i quali, nel chiedere
la declaratoria d’inammissibilità del ricorso nei loro confronti proposto
per aver rinunciato all’eredità, propongono impugnazione incidentale
sostenuta da un unico motivo.

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rapinatori con a bordo tre unità armate e fornite di giubbotti

La società Viapol resiste con controricorso con il quale propone ricorso
incidentale assistito da un’unica censura.

La società Assicurazioni Generali si oppone con controricorso al ricorso
principale e deposita memoria illustrativa.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
. stessa sentenza.

Innanzitutto va

accolta la richiesta degli eredi di Palma Cosimo

. concernente la declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale
proposto nei loro confronti per aver essi rinunciato – come da documento
del 22.3.2005 prodotto in copia insieme al controricorso- all’eredità del
loro dante causa.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, difatti, qualora la parte
costituita sia morta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione
ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti
ai quali l’impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione
non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo
ai sensi dell’art. 110 cpc di altri soggetti alla parte originaria, è un
fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei
loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cc dalla
parte che lo esercita (Cass. 30 gennaio 1998 n.944).
Con il primo motivo del ricorso principale il Pati deduce “illegittimità
della sentenza ai sensi dell’art. 360 n.5 per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cpc.

Difetta, invero, la chiara indicazione delle ragioni per le quali la
dedotta omessa e insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione
della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione:

quale si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Di
modo che non è possibile ritenere rispettato questo requisito allorquando,
come nella specie, solo la completa lettura della complessiva
illustrazione

del

motivo

all’esito

riveli,

di

un’attività

di

‘ interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del
ricorrente, il determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma
omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e quali sono le
ragioni per cui la motivazione sarebbe conseguentemente inidonea
sorreggere la decisione (V. da ultimo per tutte Cass. S.U. 5 luglio 2011
n. 14661).

Con la seconda censura il Pati, denunciando violazione degli artt. 2087,
1175, 1375, 2043 cc e 32, commmal ° , Cost., pone il seguente interpello:
“nei casi in cui – come quello di specie – l’attività del lavoratore sia,
già di per sé, estremamente rischiosa (

omissis),i1

datore di lavoro è

tenuto a prestare la massima attenzione (omissis), in maniera tale che contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale nel caso di
specie egli sia obbligato, nell’organizzazione dell’attività
dell’impresa, a non trascurare accorgimenti e persino dettagli tecnici e
teconologici ( come quelli che, ad esempio consentono un istantaneo o
immediato intervento in ausilio dei lavoratori in difficoltà, idoneo a
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tale indicazione deve consistere infatti in una parte del motivo, la

ridurre ai minimi termini le conseguenze dell’infortunio sul lavoro,
quali, ad esempio quelli che inibiscano o rallentino l’azione criminosa e,
quindi, l’aggressione fisica a danno del lavoratore), di buon senso (quali
ad esempio, nel caso di specie, la variazione sistematica del tragitto dei
furgoni portavalori o la perfetta funzionalità dei fumogeni con effetti

concretamente idonei a garantire condizioni di lavoro quanto più possibili
sicure?”.

La censura non è esaminabile.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge,
infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e, pertanto, implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione
della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
– concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La differenza tra l’una e
l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa
dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnata, in
modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la
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irritanti) e frutto dell’esperienza e che quindi siano effettivamente e

prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa
(Cass. 22 febbraio 2007 n.4178, Cass. 26 marzo 2010 n.7394 e 16 luglio
2010 n.16698).

Nella specie la violazione di legge è denunciata, appunto, in relazione ad

prospetta un diversa rilevanza ed incidenza, rispetto a quella ritenuta
dal giudice del merito,degli elementi di fatto sui quali il detto giudice
ha espresso un giudizio di irrilevanza rispetto alla fattispecie concreta
esaminata.

Con la terza critica del ricorso principale il Pati, allegando violazione
degli artt. 420 e 421 cpc in relazione all’art. 2697 cc nonché difetto
assoluto di motivazione, chiede,

ex

art. 366 bis cpc cit., se:”tenuto

conto della natura del processo del lavoro, il Giudice può limitarsi a
fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata
sull’onere della prova e, nel caso, in cui ritenga di disattendere le
richieste istruttorie formulate dalle parti, abbia l’obbligo di
• esplicitare le ragioni per le quali reputi non accoglibili tali
richieste?”.

Con il quarto motivo del ricorso principale il Pati, assumendo violazione
degli artt. 115 e 116 cpc nonché difetto assoluto di motivazione, pone il
seguente interpello se:”il giudice del merito nell’esplicitare il suo
convincimento è tenuto a indicare le ragioni di esso nonché gli elementi e
le risultanze o fonti da cui egli ha attinto?”.
I motivi che, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e

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una assunta erronea valutazione delle risultanze di causa in quanto si

giuridico vanno trattati unitariamente,sono solo in parte ammissibili.
Infatti le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità
della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di
motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti – pur negata da

2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31
marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661 cit.) – vi
‘è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del
– fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione ( Cass. 1
ottobre 2007 n. 2063)che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva
omologa al quesito di diritto( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass.
S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 0 ottobre 2007 n. 2063). Né del
– resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di
diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al
vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe
elusa la ratio dell’art. 366 bis

cpc. Tanto, d’altro canto, corrisponde

alla regola della specificità dei motivi del ricorso

ex art. 366 n.4 cpc.

Né è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella
individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura
(Cass. 23 marzo 2005 n. 6225)

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alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23 luglio

Pertanto in difetto della relativa specificazione le denuncie devono
considerarsi per come limitate alla deduzione del solo vizio di violazione
di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Così delimitato il

devolutum a questa Corte, va rilevata l’infondatezza

E’, difatti,

regula iuris

di questa Corte che al fine di adempiere

all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a
valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare
tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio
convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli
altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,
sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 25 maggio
1995 n. 5748) .

Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, deve ribadirsi che spetta, in via esclusiva, al giudice di
merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di

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delle censure.

riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n.
3267 e 27 luglio 2008 n.2049).E nella stessa ottica questa Corte ha,

prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente
spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di
.merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può
limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una
spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale
spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile
(cfr. in tali sensi Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e Cass.27 luglio 2008
n.20499).

E’ pertanto corretta la sentenza impugnata essendosi la Corte di Appello
attenuta ai richiamati principi avendo dato conto degli elementi di fatto
e di diritto su cui ha fondato il proprio decisum e delle ragioni in base
alle quali ha ritenuto di disattendere altri elementi ed argomentazioni.

Con ambedue i ricorsi incidentali le parti controricorrenti deducono
violazione degli artt. 90 e segg. cpc e, formulando il relativo quesito,
denunciano che la Corte del merito ha proceduto alla compensazione delle
spese giudiziali per giusti motivi senza fornire alcuna giustificazione.

I motivi sono infondati.

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altresì, precisato che nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga

Va premesso
questa

che costituisce

Corte che

ius receptum

nella

giurisprudenza di

in tema di condanna alle spese processuali, il

principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte
interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima
quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al

ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la
-conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale
.

del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi(Cfr. per tutte
Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la
sentenza 30 luglio 2008 n. 20598 , emessa a composizione di un contrasto
di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con
. riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dall’art.
2 della legge n. 263 del 2005 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c.
richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del
giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di
dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese
deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a
detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la
statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di
fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Le

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regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato

Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente
la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal
giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non
comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e
configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente
sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del
giudizio adottato dalla Corte di appello è conforme alle disposizioni di

rito in quanto le ragioni giustificatrici della stesso sono desumibili dal
complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di
merito nella quale si dà atto delle particolari circostanze dellO\
aggressione subiti,. dal Pati e dell’inutilità delle prescrizioni emanate
da Questore di Lecce a scongiurare la rapina.
In conclusione il ricorso principale e quelli incidentali vanno respinti.

– Le spese giudiziali tra il ricorrente principale e i ricorrenti
. incidentali vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese sostenute dalla società Aassicurazioni Generali vanno poste a
carico del ricorrente principale per il principio della soccombenza.

dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale
proposto nei confronti degli eredi di Palma Cosimo e

rigetta quelllateM

proposto nei confronti delle altre parti. Rigetta i ricorsi incidentali.
Compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale

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e quelli incidentali. Pone a carico del ricorrente principale le spese del
giudizio di legittimità sostenute dalla società Assicurazioni Generali
liquidate in C 50,000 per esborsi ed C 3000,00 per compensi oltre
accessori di legge.

Il Presidente est.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2013

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