Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20842-2018 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMELINA NICOLOSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da C.A.M. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso inteso ad ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’assegno sociale con conseguente condanna dell’Inps alla relativa erogazione.

A fondamento della sentenza la Corte ha affermato che, come risultava dal provvedimento di modifica delle condizioni della separazione consensuale, la sig.ra C. avesse acconsentito alla rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge a fronte dell’assegnazione alla medesima dell’uso della casa coniugale essendosi spogliata delle precedenti proprietà immobiliari costituite da appartamenti ad uso abitativo. A fronte di tali circostanze, quindi, era precipuo onere della richiedente dimostrare il possesso del requisito reddituale fissato dalla legge per l’accesso alla prestazione assistenziale a carico della mano pubblica, onere che la ricorrente aveva disatteso. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C.A.M. con due motivi di ricorso ai quali ha resistito l’Inps con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- Con il primo motivo viene dedotta l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Erroneità sulla specificità delle circostanze addotte a sostegno del rigetto della domanda. La Corte ha tenuto conto dell’elemento patrimoniale non richiesto dalla legge trascurando i requisiti reddituali dimostrati dalla ricorrente con il certificato dell’Agenzia dell’Entrate, visura catastale e certificato di non iscrizione alla Camera di Commercio

2.- Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995 art. 3, commi 6 e 7 e della L. n. 153 del 1969, art. 26, atteso che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che per l’assegno sociale non è richiesta la certificazione reddituale di cui alla L. n. 153 del 1969 in quanto l’assegno in questione ai sensi della L. n. 35 del 1995, art. 3, comma 6, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente salvo successivo conguaglio nell’anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dall’assistito.

3.- I due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili.

Anzitutto va osservato che il ricorso, in un caso di doppia conforme, appare in realtà diretto a contestare l’accertamento di merito effettuato dalla Corte la quale ha affermato che nel momento in cui la parte aveva rinunciato all’assegno di mantenimento in sede di separazione fosse precipuo onere della richiedente dimostrare il possesso del requisito reddituale fissato dalla legge per l’accesso alla prestazione assistenziale a carico della mano pubblica, onere che la ricorrente aveva disatteso. In secondo luogo deve rilevarsi che la ricorrente ha violato il principio di specificità del ricorso per cassazione dal momento che non ha trascritto (ma nemmeno prodotto e localizzato) i documenti sulla base dei quali sostiene che possedesse il requisito reddituale per l’accesso all’assegno sociale.

Infine va rilevato che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello non ha affermato che occorresse la certificazione reddituale ai sensi della L. n. 153 del 1969, ex art. 26, ma ha affermato che nella situazione data, che faceva presumere il possesso di idonei mezzi finanziari, non fosse stato dimostrato altrimenti lo stato di bisogno previsto dalla legge.

4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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