Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14512 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/06/2017),  n. 14512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26615/2015 proposto da:

GHIGHETTA DI G.A. E C. S.A.S., C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO DE DOMINICIS 42, presso lo studio

dell’avvocato ALDO ANTONIO MARIO LIVIO PAZZAGLIA, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LEGNAGO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 757/2015 del TRIBUNA, di VERONA, depositata il

24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata rimessa alla Camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione:

26615/2015.

Ghighetta di G.A. e C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che ha rigettato l’appello a sentenza del GP contro il Comune di Legnago, che non resiste con controricorso, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., vanno comunicati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore mentre la comunicazione effettuata era limitata al nome e cognome ed al luogo dove si trovava lo studio professionale, dati insufficienti per procedere alla notifica.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 126 bis C.d.S. e dell’art. 12 preleggi, perchè i dati forniti erano pertinenti e completi; 2) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, perchè davanti al GP di Legnago il procedimento era iscritto al n. 940/2012.

Le censure non meritano accoglimento in quanto la prima propone una lettura riduttiva della norma che impone la comunicazione dei dati senza nemmeno indicare in fatto gli elementi per una diversa valutazione.

La seconda genericamente contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Si propone il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, previa verifica della produzione della RR.

Roma 15 settembre 2016.

Il Consigliere delegato.

Il ricorrente ha presentato memoria ribadendo che i dati forniti erano pertinenti e completi e formulando istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Il Collegio condivide e fa propria la relazione non ravvisando un problema di interpretazione della normativa comunitaria, trattandosi di obblighi imposti al cittadino dalla legislazione vigente.

In ordine alla prima censura vi è la necessità di ottemperare all’invito nel termine perentorio assegnato, come impone l’art. 126 bis C.d.S., comunicando i dati personali e della patente e, quindi, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero della patente.

Anche ad ammettere in astratto la possibilità di comunicare circostanze impeditive alla individuazione del conducente l’invito va riscontrato senza riserve o reticenze nei termini assegnati e tale omissione comporta di per sè l’illecito contestato stante l’obbligo di collaborazione imposto al cittadino (Cass. nn. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè e non in quanto collegato alla effettiva commissione di una precedente infrazione (Cass. 10.11.2010 n. 22881).

In ordine al secondo motivo il raddoppio del contributo è dovuto se l’impugnazione, come nella specie, è successiva al 31.1.2013.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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